La Starter Illuminazione S.p.a. è una realtà consolidata nelle soluzioni per il controllo di luce, audio, clima e sicurezza.
Nell’ultimo periodo la frequenza dei furti nelle zone limitrofe li ha fatti riflettere sull’opportunità di sottoscrivere un’assicurazione aziendale furto che li proteggesse contro questo tipo di evento.
Si assicurano per un importo di € 200.000 e poiché sentono l’esigenza imminente di stipularla, non prestano molto attenzione all’analisi del normativo della polizza. Fortunatamente, l’escalation di furti si arresta.
Tuttavia, dopo circa 8 anni dalla stipula dell’assicurazione aziendale furto, i malviventi fanno visita proprio a loro.
Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, aggirando il sistema d’allarme, riescono ad arrivare all’ingresso degli uffici; qui, attraverso l’uso di tessere dotate di banda magnetica non originali riescono ad entrare senza alcun segno di effrazione.
Portano via computer, monitor, tv, denaro contante per un valore complessivo di circa € 20.000. La mattina seguente l’imprenditore sporge denuncia ai carabinieri, e ne allega una copia anche alla compagnia assicurativa.
Gli accertamenti condotti, in seguito dal perito, confermano la “stranezza” della modalità di introduzione in azienda. Il sinistro, però, viene rigettato perché nel normativo della polizza era stabilito che:
La società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1) FURTO, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, sfondamento di muri, pavimento e soffitti, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili senza che questi lascino segni di scasso;
b) attraverso il superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
c) rimanendo clandestinamente nei locali
2) RAPINA, omissis
L’imprenditore, un po’ per ignoranza, un po’ per ingenuità è convinto che:
- Le modalità con le quali si verifica il furto sono irrilevanti al fine della risarcibilità del sinistro
- Qualunque evento abbia come conseguenza la sottrazione di un bene sia garantito dalla polizza furto
Ciò che appare subito evidente all’occhio di un attento osservatore (e che conosce la distinzione tra una polizza all risks e una a rischi nominati) è che l’assicurazione aziendale furto non è mai una polizza all risks. Pertanto dobbiamo ragionare su quali sono gli eventi coperti.
Chi c’è dietro a questo articolo?
Se è la prima volta che leggi un mio articolo, io sono Mario Cianci. Il fondatore del sistema di protezione per le medie e piccole industrie ormai conosciuto come Azienda Assicurata.
Dietro a questo sistema di protezione c’è la soluzione all’esigenza di tanti imprenditori, nauseati dalla mancanza di competenze specifiche da parte degli assicuratori generalisti.
Eventi coperti dall’assicurazione aziendale furto
L’art. 624 del codice penale recita a proposito del reato di furto:
È colpevole di reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Il furto non va quindi confuso con altri reati contro il patrimonio quali l’estorsione, la truffa, la rapina, l’appropriazione indebita.
La polizza furto garantisce normalmente il furto e la rapina. Quasi mai, invece, copre la truffa e l’appropriazione indebita, che possono essere assicurati con la polizza «INFEDELTÀ». Difficilmente assicurabile, invece, è l’estorsione.
Differenza tra la definizione di furto (secondo il codice penale) e quella dell’assicurazione aziendale furto
Per furto, come abbiamo visto pocanzi, il codice penale parla di spossamento della cosa mobile altrui mediante trasferimento. L’art. 624 del codice penale non entra nel merito di come il trasferimento della cosa dal proprietario al ladro avvenga.
L’assicurazione aziendale furto, invece, lo circoscrive solo ad alcune modalità, più precisamente:
- Violazione delle difese esterne (rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili arnesi)
- Uso di via diversa da quella ordinaria con superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificioso o di particolare agilità personale
- Clandestinità (previsto soltanto in alcune polizze)
Se il furto avviene in una circostanza diversa, la polizza assicurativa non indennizzerà il danno QUALI TIPI DI FURTO SONO ASSICURATI?
La rapina nell’assicurazione aziendale furto
Dicevamo prima che l’assicurazione aziendale furto garantisce normalmente anche la rapina. Vediamo a quali condizioni opera questa copertura:
La violenza/la minaccia/l’impossessamento del bene devono avvenire all’interno del capannone.
Una bella limitazione. Ecco perché le compagnie più serie adottano una clausola più ampia (ed è un bene che sia così). Con tale deroga viene assicurata anche la rapina che inizia al di fuori e che poi costringa chi la subisce ad entrare nel capannone.
L’estorsione è coperta nell’assicurazione aziendale furto?
Simile alla rapina è l’estorsione. «Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto costringendo qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa» così viene definita dall’art.629 del codice penale.
Nella rapina, è il ladro che si impossessa del bene altrui, mentre nell’estorsione è la vittima della violenza a consegnare qualcosa a qualcuno. La differenza seppur possa apparire sottile è di grande rilevanza, perché nell’assicurazione aziendale furto è prevista la copertura per la rapina, ma non per l’estorsione.
Ti ricordo che la polizza furto è una polizza a rischi nominati e non all risks, e nell’elenco dei rischi assicurati l’estorsione non figura.
Rapina vs estorsione: cerchiamo le differenze
Questo non deve portarti a pensare che la maggiori parte delle rapine possono essere considerate delle estorsioni perché: «Ricorre la rapina anche quando la persona aggredita sia costretta a consegnare la cosa detenuta se, per l’immediatezza della imposizione e della consegna, la vittima sia nella piene mercé dell’aggressore al cui volere non potrebbe sottrarsi».
Ad escludere la rapina e a rendere configurabile la figura dell’estorsione, non basta la consegna da parte del soggetto passivo al reo della cosa mobile, in qualsiasi modo sia avvenuta, ma è necessario che tale consegna possa ricollegarsi ad un atto di volontà dell’aggredito per la scelta che, pure in condizioni di libertà psichica grandemente menomata, gli è possibile fra il danno minacciato e la consegna stessa. Quando, al contrario, sotto l’azione della violenza o della minaccia viene del tutto a mancare la libertà del volere nel soggetto passivo che effettua la consegna della cosa mobile, si ha un atto del tutto privo di volontà che solo apparentemente costituisce una consegna.
Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.
Alla tua protezione,