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Assicurazione aziendale: Ne posso avere due per lo stesso rischio?

La Quattro Angoli Conserve S.r.l. (nome di fantasia) è specializzata in conserve di pomodoro e svolge tutte le fasi del processo produttivo nel suo capannone di 15.700 mq2. L’azienda esporta in 35 paesi, in molti dei quali ha delle quote di mercato superiori al 10%. La proprietà, consapevole che alcuni rischi potrebbero metterla spalle al muro, ha un’assicurazione aziendale ben assortita, nel quale è presente anche la polizza incendio in versione “all risks”.

Per fronteggiare la carenza di liquidità venutasi a creare con la pandemia, ha acceso un finanziamento di € 600.000. L’istituto di credito, sfruttando lo “stato di necessità” nel quale versava l’azienda, ha “richiesto” la stipula di una polizza incendio sul capannone.

L’imprenditore, conscio che la banca ha il coltello dalla parte del manico, cede a tale “richiesta”, comunque fa presente al direttore che ha già assicurato lo stesso rischio con una compagnia assicurativa. Tuttavia, questi lo tranquillizza dicendogli che non c’è alcun problema.

L’imprenditore, invece, non informa la propria compagnia del fatto che ha stipulato un’altra polizza per lo stesso rischio.

Il momento della verità

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto scoppia un incendio: in fiamme va il deposito dei barattoli. Fortunatamente in 7 ore l’incendio viene domato e non viene raggiunta la parte del capannone nella quale c’è il cuore produttivo dell’azienda. I danni, da una prima stima, si aggirano sui € 247.000.

Le somme assicurate nelle due polizze sono le seguenti:

Assicurazione aziendale bancaPolizza assicurativa
Fabbricato € 3.000.000Fabbricato € 8.500.000
Macchinari/attrezzature € 2.000.000Macchinari/attrezzature € 12.000.000
Merci € 2.600.000Merci € 4.500.000
Ricorso terzi € 500.000Ricorso terzi € 1.000.000
Guasti macchine € 300.000

L’imprenditore convoca, in un primo momento, l’assicuratore che si attiva prontamente per la denuncia del sinistro; la denuncia viene inoltrata anche alla banca. Dopo qualche giorno l’imprenditore comunica, per la prima volta, all’assicuratore l’esistenza di un’altra assicurazione aziendale stipulata con la banca e lo informa, inoltre, che ha provveduto a fare aprire anche ad essa il sinistro.

L’assicuratore, in un misto tra incredulità e rabbia, gli fa presente che avrebbe dovuto dare tale notizia fin dal momento in cui ha stipulato la polizza. L’imprenditore, sicuro del fatto suo, gli risponde che la banca gli aveva detto di non comunicare nulla.


Se hai perso alcuni tratti della mia storia, dà un’occhiata qui:


Assicurazione aziendale presso diversi assicuratori (coassicurazione indiretta)

L’assicurazione aziendale presso più compagnie (contemporaneamente) è regolamentata dall’art. 1910 del Codice civile:

Se per il medesimo rischio sono stipulate separatamente più assicurazioni presso diverse compagnie, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascuna compagnia.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, le assicurazioni non sono tenute a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutte le assicurazioni a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuna il nome degli altri.
L’assicurato può chiedere a ciascuna assicurazione l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno
.

Art. 1910 C.c.

Nel caso che stiamo esaminando, l’azienda ha omesso di comunicare a ognuna l’esistenza di più assicurazioni: circostanza che non è sufficiente sia comunicata a voce, ma deve essere annotata nella polizza.

Questa omissione sarebbe bastata per contestare il sinistro. Tuttavia, le due compagnie, considerato che l’importo da liquidare non era elevatissimo, non hanno sollevato l’obiezione. I problemi comunque hanno riguardato altri aspetti.

La polizza della “banca” presentava un elevato livello di SOTTOASSICURAZIONE. Per questo il perito ha applicato la regolazione proporzionale e la liquidazione viene così ripartita:

  • Polizza “banca”: € 57.000
  • Polizza assicurazione: € 190.000

Svantaggi coassicurazione indiretta: tempi di liquidazione dilatati

Uno dei risvolti più frequenti quando c’è una coassicurazione indiretta è quello che riguarda la tempistica della liquidazione. Infatti, il tempo necessario per arrivare alla definizione del danno si allunga in modo considerevole perché è necessario ricevere entrambe le perizie dei tecnici incaricati dalle rispettive compagnie.

Gli stessi periti devono anche visionare l’altra polizza. Per esempio, nel sinistro già citato, il perito incaricato dalla banca ha restituito l’elaborato con 20 giorni di ritardo rispetto all’altro incaricato dalla compagnia (ovviamente potrebbe accadere anche il contrario).

Svantaggi coassicurazione indiretta: paghi due polizze per avere lo stesso risarcimento che avresti con una sola

Le disposizioni dell’art. 1910 sono volte ad evitare che la polizza si trasformi in fonte di lucro, con indebito arricchimento dell’assicurato. Per questo, la duplicazione delle polizze non può portare, all’assicurato un doppio risarcimento per lo stesso danno, poiché la somma degli indennizzi ricevuti non può superare il danno medesimo.

Io stipulo una polizza incendio con l’Assicarlotta per il mio capannone. Il valore per il quale mi assicuro, come da obblighi contrattuali, deve essere il costo di ricostruzione; quest’ultimo corrisponde a € 7.000.000. Il premio annuo della polizza è di € 4.000. Dopo qualche tempo su pressione della banca ne stipulo una seconda: il valore assicurato è sempre di € 7.000.000 ad un premio annuo di € 3.800 con la Gioventù Assicurazione.

Cosa succede in caso di sinistro?

Poniamo che si verifichi un incendio e il danno sia talmente elevato da rendere impossibile il ripristino del capannone (è necessario ricostruirlo ex-novo). Il costo per ricostruirlo a quanto ammonta? € 7.000.000? Certamente! L’assicurato può ottenere un indennizzo complessivo di € 14.000.000? NO!

Ognuna delle due compagnie, a patto che l’assicurato abbia osservato le disposizioni dell’art. 1910, riconoscerà un indennizzo di € 3.500.000.

L’assicurato ha esborsato, per quasi 12 anni, € 7.800,00 ogni anno. Tuttavia, quando si è verificato il sinistro ha ottenuto lo stesso indennizzo che avrebbe avuto disponendo di un’unica polizza.

Qual è stata la convenienza nello stipulare due polizze per lo stesso rischio?

Nessuna, anzi l’assicurato ha bruciato € 45.600 pagando per un inutile doppione.

Assicurazione aziendale: Coassicurazione diretta

La coassicurazione indiretta della quale abbiamo parlato finora non deve essere fraintesa con la coassicurazione diretta. Nel settore dei rischi industriali ci sono polizze particolarmente complesse che talvolta le compagnie non riescono o non vogliono accollarsi da sole.

Quindi si consociano con altre compagnie con le quali compartecipano al rischio in funzione della rispettiva quota. Il contratto è uno soltanto, all’interno del quale c’è una ripartizione delle quote di rischio di pertinenza di ciascuna compagnia.

Es. Polizza Rc prodotti per azienda fabbricante componenti per industria aerospaziale avente un massimale di € 50.000.000, nel quale partecipano 3 assicurazioni.

«Qualora la medesima polizza sia ripartita tra più compagnie per quote determinate, ciascuna assicurazione è tenuta al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutte le assicurazioni»

Art. 1911 C.c.

Assicurazione aziendale di secondo rischio

Diversa è la copertura a secondo rischio. Innanzitutto l’istituto del secondo rischio si rivolge solo alle polizze del ramo responsabilità civile (nel caso delle polizze per i rischi industriali parliamo di polizza Rct/Rco, Rc Prodotti, Rc Amministratori, Rc Inquinamento).

Polizza 1° rischio

  • Prende questo nome quando per lo stesso rischio ne viene stipulata una seconda che ne innalza il massimale (o le garanzie)

Polizza 2° rischio

  • Polizza che copre il rischio nella parte eccedente il massimale di una polizza a 1°rischio
  • Si può fare una polizza a 2° rischio soltanto qualora i due contratti coprano lo stesso rischio
  • La finalità di questa tipologia di polizza è quella di prevedere l’attivazione della copertura solo dopo che è stato consumato l’intero massimale della polizza a primo rischio (o per garanzie non coperte dalla polizza a 1° rischio)

Esempio: La Rosso Conceria S.p.a. (nome di fantasia) ha in essere una polizza Rct/rco di 1° rischio con massimale di € 1.5000.000; compagnia Assicarlotta. In seguito, vi affianca una polizza di 2° rischio della Gioventù Assicurazione che prevede un massimale pari a € 1.000.000. La polizza di 2° rischio interviene solo dopo che è stato esaurito il massimale della polizza di € 1.500.000 della Assicarlotta. Il massimale complessivo sarà di € 2.500.000.

Quando ho parlato di affiancare ho semplificato molto il discorso, visto che all’interno di una polizza di 2° rischio non può mancare una clausola di raccordo.

Esaminiamone un paio.

Clausola N°1

«Premesso che l’assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con la Spett. ____________, con polizza n.__________ scadente il ___________ per i seguenti massimali: ………………….
La presente polizza opera in secondo rischio rispetto alla polizza sopra citata per i casi dalla stessa previsti, mentre opera in primo rischio per tutti i danni che non sono contemplati da tale copertura, ma coperti dalla presente polizza
»

Clausola N°2

«Premesso che l’assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con la Spett. ____________, con polizza n.__________ scadente il ___________ per i seguenti massimali: ………………….
La presente polizza viene prestata per l’eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza: ciò anche nell’eventualità di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dell’altra assicurazione
, nel qual caso i massimali dell’assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell’assicurato».

LE DUE CLAUSOLE SONO UGUALI? No, la differenza tra le due è abissale, e la più adottata dalle compagnie è certamente la seconda.

Assicurazione aziendale: Qual è la convenienza nello stipulare una polizza a 2° rischio?

Si può ricorrere ad una polizza a 2° rischio per diversi ragioni:

  • Il costo complessivo della polizza 1° rischio + polizza 2° rischio è inferiore rispetto al costo della polizza unica con massimale innalzato

Esempio: La Metalmeccanica DOC S.r.l. ha una polizza Rc Prodotti con massimale di € 5.000.000; il suo premio annuo è di € 8.000,00. Uno dei suoi principali clienti opera nel settore automotive. Per questo cliente deve realizzare 50.000 forcelle, e nel contratto di fornitura viene richiesta una polizza Rc Prodotti con massimale di € 10.000.000.

L’imprenditore chiede al suo assicuratore il costo per adeguare la polizza. Il premio per una polizza con massimale di € 10.000.000 è di € 13.500,00. Tuttavia, l’assicuratore gli prospetta anche un’alternativa, ovvero di fare una polizza a 2° rischio per ulteriori € 5.000.000. Il premio della polizza a 2° rischio è di € 3.500,00 che sommati agli € 8.000,00 per quella a 1° rischio porta il costo finale a € 11.500,00.

Polizza unicaPolizza 1° rischio + polizza 2° rischio
€ 13.500€ 11.500

Assicurazione aziendale: Qual è la differenza tra coassicurazione diretta, indiretta e polizza a 2° rischio?

Probabilmente ti stai chiedendo perché fino a poco fa affermavo che non è conveniente avere due polizze a copertura dello stesso rischio e adesso sto (apparentemente) smentendo tutto.

Se hai seguito alla lettera i vari passaggi, avrai notato che la polizza a 2° rischio riguarda solo alcune tipologie di polizze (quelle del ramo responsabilità civile). Per questo, non esiste alcuna contraddizione. Per iper-semplificare il concetto vediamo lo specchietto riassuntivo qui in basso:

Tabella di riepilogo

COASSICURAZIONE INDIRETTA NON DICHIARATAL’ASSICURATO STIPULA PIÙ CONTRATTI ASSICURATIVI PER LO STESSO RISCHIO NON INFORMANDO LE ALTRE ASSICURAZIONI
COASSICURAZIONE INDIRETTA DICHIARATAL’ASSICURATO STIPULA PIÙ ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO E NE DA NOTIZIA AD OGNUNA DELLE COMPAGNIE. DAL MOMENTO CHE LA DUPLICAZIONE DELLE POLIZZE NON PUÒ PORTARE ALL’ASSICURATO UN INDENNIZZO CHE SUPERI IL DANNO SUBITO, L’AZIENDA NON NE TRAE ALCUN BENEFICIO. ANZI, TRATTASI DI UN INUTILE SPRECO DI QUATTRINI.
COASSICURAZIONE DIRETTA L’ASSICURATO STIPULA UN UNICO CONTRATTO, ALL’INTERNO DEL QUALE LE QUOTE DI RISCHIO VENGONO RIPARTITE TRA PIÙ ASSICURAZIONI. NON È UNA SCELTA DELL’ASSICURATO, BENSÌ UNA NECESSITÀ DETTATA DALL’IMPOSSIBILITÀ DELLA SINGOLA COMPAGNIA DI ASSUMERSI TUTTO IL RISCHIO. LA POLIZZA “TOTAL LOSS” DELLA COSTA CONCORDIA VEDEVA LA COMPARTECIPAZIONE DI OLTRE 20 COMPAGNIE.
POLIZZA A SECONDO RISCHIOLA POLIZZA A SECONDO RISCHIO È UNA COPERTURA AGGIUNTIVA A QUELLA BASE CHE SI ATTIVA SOLO DOPO CHE È STATO CONSUMATO IL MASSIMALE DELLA POLIZZA A 1° RISCHIO. LE POLIZZE A 2° RISCHIO SONO DIFFUSE ESCLUSIVAMENTE NEL CAMPO DEI RISCHI RC (RCT/RCO, RC AMMINISTRATORI, RC PRODOTTI, RC INQUINAMENTO).

Se hai già stipulato due polizze per lo stesso rischio o sei intenzionato a farlo, il mio consiglio è di evitare il fai da te oppure ascoltare i consigli di “tuo cugino”. Rivolgiti ad uno specialista dei rischi industriali; lui saprà indicarti qual è il modo corretto di fare le cose.

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