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Assicurazione Prodotti: Provvedi all’installazione dei tuoi prodotti?

Sei un’azienda che oltre a fabbricare materialmente i prodotti provvede anche all’installazione degli stessi? Oppure ti affidi a ditte terze che operano per conto tuo? In questo articolo vedremo quali sono i rischi che devi identificare e valutare per non avere un’assicurazione prodotti monca e poco efficace per le tue esigenze.

Essendo un produttore, su di te grava una responsabilità da difetto di prodotto.

A volte, però, sorgono dei dubbi circa la natura del danno:

  • Vizio intrinseco
  • Errata installazione
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Un macchinario di grandi dimensioni viene installato in un’azienda di trattamento rifiuti. Per il corretto funzionamento del macchinario è necessario che un operaio una volta al mese salga sulla sommità del macchinario per effettuare il rabbocco dell’olio. Per questo il macchinario viene venduto con una scala che consente di svolgere tale operazione.

Un giorno mentre il manutentore addetto a tale operazione sta salendo, la scala si stacca, lui rovina a terra e si fa male. Questo evento è imputabile ad una difettosità del macchinario o a un errore nell’installazione della scaletta?

Possono essere entrambe cause molto accreditate. Tuttavia, nell’Assicurazione Prodotti base il danno è risarcito solo se legato ad un vizio intrinseco del prodotto.


Chi c’è dietro Azienda Assicurata?

Se è la prima volta che navighi in questo blog, io sono Mario Cianci.

Il fondatore del sistema di protezione per le medie e piccole industrie ormai conosciuto come metodo Azienda Assicurata.

Dietro a questo sistema di protezione c’è la soluzione all’esigenza di tanti imprenditori, nauseati dalla mancanza di competenze specifiche da parte degli assicuratori generalisti.


Assicurazione Prodotti: La clausola aggiuntiva per il produttore-installatore

Se l’installatore del prodotto coincide con il fabbricante deve proteggersi anche dalle responsabilità che su di lui gravano per errori di posa in opera.

E questo lo può fare attraverso una clausola opzionale, quasi sempre prevista, nell’Assicurazione Prodotti.

La responsabilità che può scaturirne per danni dovuti a difetto o vizio di installazione è autonoma rispetto alla responsabilità che decorre per vizio di fabbricazione del materiale adoperato.

Nel momento in cui i due ruoli coincidono, avere la possibilità di coprire entrambe le responsabilità all’interno dello stesso contratto assicurativo sgombera il campo da qualsiasi dubbio.

Al contrario, avere un’Assicurazione Prodotti base (e sempreché io provveda all’installazione dei miei prodotti) mi coprirà esclusivamente per i vizi di fabbricazione, creando dubbi interpretativi per tutti i sinistri che sono al confine.

Un esempio di sinistro? Eccolo…

La Infissi Trasparenti S.r.l. produce finestre da tre generazioni, esporta in 15 paesi, e nell’ultimo anno il suo fatturato ha toccato quota € 40 mln. Sul mercato italiano effettua anche la posa in opera con propri dipendenti.

Dal momento in cui si è affacciata sui mercati esteri, ha dovuto stipulare un’Assicurazione Prodotti che la tutelasse dalle responsabilità per difetto di fabbricazione. In Italia, si è appena aggiudicata la fornitura di 60 finestre per un intervento di riqualificazione energetica in una scuola. L’intervento viene ultimato pochi giorni prima della riapertura dell’istituto scolastico.

Dopo 7 giorni dall’ultimazione dei lavori, per cause da accertare, due bambini vengono travolti da una finestra che si è “sganciata” dalla sua sede.

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Fin da subito si comprende che il danno subito dai bambini è molto grave, ed entrambi riporteranno lesioni permanenti. I genitori denunciano il produttore degli infissi nonché installatore, sostenendo che la caduta della finestra (a così breve distanza temporale dal montaggio) fosse imputabile ad un vizio intrinseco oppure ad un difetto di installazione.

In ragione di tale citazione, l’azienda invoca la tutela dalla propria Assicurazione Prodotti. Il giudice procede alla nomina di un CTU per l’accertamento delle cause tecniche. L’ingegnere incaricato deposita la sua perizia nella quale evidenzia le cause alla base del distacco della finestra:

  • Utilizzo di materiali non idonei in fase di montaggio
  • Errato ancoraggio tra falso telaio e telaio serramento

Poiché l’evento non ha avuto origine da un difetto di fabbricazione, bensì da un’errata installazione, l’Assicurazione Prodotti si sfila dal contenzioso. La presenza della clausola apposita avrebbe giovato al cliente.

Assicurazione Prodotti: Io faccio installare i miei prodotti da altre ditte, sono comunque responsabile?

Sì, la responsabilità resta anche nel caso in cui fai eseguire l’installazione ad un’altra ditta. Infatti, nel momento in cui affidi la posa del tuo prodotto ad un’azienda terza si configura un contratto di subappalto.

Le vicende del subappalto restano condizionate da quelle del contratto principale (che avete sottoscritto tu e il tuo cliente). Conseguentemente, per i danni prodotti dalla ditta subappaltatrice ne risponde anche l’appaltatore (la tua azienda) che di tale ditta si è servita per soddisfare gli impegni contrattualmente assunti (Cassazione sent. 25 gennaio 2016 n.1234).

Ciò è dovuto al fatto che, solitamente non risulta sussistere alcun rapporto diretto tra il tuo cliente e la ditta installatrice atto ad escludere la responsabilità tua come appaltatore per la corretta esecuzione dei lavori.

Questo vuol dire che poiché l’installatore non è scelto dal tuo cliente, né tantomeno tra di loro vi è un contratto (l’unico contratto l’ha stipulato con la tua azienda per la fornitura di un prodotto), non vi è tra loro un rapporto diretto che fa nascere una responsabilità esclusiva.

Naturalmente, l’installatore poiché è legato alla tua azienda da un contratto di subappalto, risponderà nei tuoi confronti dell’esecuzione del lavoro.

Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica. 

Alla tua protezione,

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