furto in azienda

Assicurazione aziendale furto: quali sono le esclusioni?

Per la mentalità che negli anni è stata inculcata ai venditori, è raro che questi, nella fase di spiegazione dell’assicurazione aziendale furto, menzionino anche i lati negativi.

Il mantra è: bisogna convincere il cliente a comprare! Nulla importa se per arrivare a questo si altera la realtà.

Il tutto è giustificato dal fatto che convincere qualcuno a comprare è già di per sé molto complicato, figurarsi se c’è spazio per dirgli qualcosa che lo farebbe poco felice.

Non è giusto nemmeno addossare tutte le colpe sui venditori perché esiste una fetta di imprenditori che vuole la seta al prezzo del cotone e che quindi merita di essere fregata con promesse mirabolanti.

Nel settore assicurativo le cose seguono la stessa logica; la maggior parte degli imprenditori al solo sentir parlare delle polizze, si ritrae come se qualcuno nominasse il diavolo.

Questo mettersi sulla difensiva porta gli assicuratori senza scrupoli a mistificare la realtà pur di rendere appetibile il loro prodotto. Un po’ per questo, un po’ perché la classe imprenditoriale non è dotata di una cultura assicurativa, si firmano polizze senza conoscere quali sono i rischi esclusi.

Per anni, gli assicuratori hanno venduto polizze tranquillizzando il cliente con frasi come: «Stia tranquillo, è tutto coperto, è tutto incluso».

Un imprenditore sano di mente sa che non esiste una polizza nella quale è tutto coperto, è tutto incluso, eppure quest’arma riscuote ancora successo.

Oggi, partiamo per questo viaggio volto a scoprire i lati meno conosciuti delle polizze, e lo facciamo iniziando dalle esclusioni di una polizza furto.


Chi c’è dietro a questo articolo?

Se è la prima volta che leggi un mio articolo, mi sembra opportuno presentarmi per comprendere meglio a che titolo ti parlo.

Io sono Mario Cianci, il fondatore del sistema di protezione per le medie e piccole industrie ormai conosciuto come Azienda Assicurata.

Dietro a questo sistema di protezione c’è la soluzione ai bisogni di tanti imprenditori, nauseati dalla mancanza di competenze specifiche da parte degli assicuratori generalisti.


Esclusioni di unassicurazione aziendale furto

L’importante premessa è che l’assicurazione aziendale furto non è una polizza all risks ma una polizza a rischi nominati – ne abbiamo parlato nell’articolo I MILLE VOLTI DEL FURTO.

Per questo, il concetto di esclusione va oltre quello che vedremo tra poco, perché lo dobbiamo estendere alle modalità con le quali si verifica il furto.

Nell’elenco che farò più avanti non ripeterò che è escluso il furto che avviene con uso di chiavi vere, semplicemente perché nella polizza furto sono elencate solo le modalità di furto assicurate.

Vediamo un esempio (estrapolato da delle condizioni di polizza reali) delle tipologie di furto normalmente assicurate:

  1. MEDIANTE VIOLAZIONE DELLE DIFESE ESTERNE (rotture, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili);
  2. USO DI VIA DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  3. CLANDESTINITÀ

Ciò detto, concentriamoci su quelle che, molto spesso troviamo sotto la voce esclusioni.

Sono esclusi dall’assicurazione aziendale furto i danni:

1-Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

SPIEGAZIONE: Esclude i furti avvenuti e resi possibili da calamità ed eventi straordinari, ovvero fenomeni appartenenti alla categoria dello sciacallaggio, elencando minuziosamente gli eventi. Tuttavia, alcune compagnie ricomprendono il furto e la rapina anche se commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

2-Verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

SPIEGAZIONE: Esclude il furto che diventa un tutt’uno con i fenomeni menzionati, in ragione del panico e caos che provocano, circostanze che possono favorire i malintenzionati offrendo loro un occasione propizia.

3-Agevolati con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;

SPIEGAZIONE: L’art. 1900 del Codice civile individua come non indennizzabili i danni dovuti a dolo o a colpa grave dell’assicurato (SALVO PATTO CONTRARIO). L’esclusione del dolo è abbastanza semplice da intuire, in quanto l’assicurazione non intende coprire la fattispecie nella quale l’assicurato fa risultare come rubate da un ladro merci che sono state prelevate e nascoste da lui stesso o da persone da lui incaricate.

L’esclusione della colpa grave, traducendola dal suo sempre complicato significato giuridico, è identificabile dall’aver lasciato aperta una porta del capannone o comunque più in generale dal non aver adottato quelle misure di prevenzione che un imprenditore diligente assumerebbe. Diligenza che NON può venir meno perché «tanto se subisco un furto paga l’assicurazione».

4-Commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 

Da persone che abitano con quelle indicate al punto 3 o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

Dalle persone del fatto delle quali l’assicurato o il contraente deve rispondere

Dagli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono

Da persone legate a quelle indicate al punto 3 da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti  

SPIEGAZIONE: Quanto escluso al punto 3 viene allargato anche al furto commesso o agevolato dai coabitanti dell’amministratore o dei soci a responsabilità illimitata, da dipendenti, dagli incaricati alla sorveglianza e dai parenti non coabitanti se rientranti nella previsione dell’art. 649 del Codice penale. La ragione per la quale l’assicurazione esclude queste fattispecie è perché un famigliare, un custode sono in condizione più favorevole per rubare.

5-Avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno,

se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

SPIEGAZIONE: L’assicurazione intende precisare (per poi escludere) il periodo di incustodia oltre il quale non è disposto a prestare garanzia. Come per altre esclusioni, la ragione è dettata “dall’agevolazione” che viene fornita al ladro nel perpetrare il furto. 

6-Indiretti, quale i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o di altri eventuali pregiudizi.

SPIEGAZIONE: L’assicurazione con questa esclusione intende precisare che i danni riconosciuti sono solo quelli materiali e diretti (il controvalore delle cose rubate), tenendo al di fuori altre tipologie di danno che sicuramente l’assicurato subirà, soprattutto se non riuscirà a rimpiazzare in tempi rapidissimi i beni sottratti. Danni indiretti che, invece, nell’assicurazione incendio è possibile includere tramite garanzia apposita.

7-Causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro

SPIEGAZIONE: I danni arrecati dal ladro per impadronirsi delle cose o per eliminare gli indizi del furto quali incendio, esplosioni o scoppi NON sono assicurati. L’assicurazione intende escludere le azioni dei malviventi volte a creare disordine in modo da rendere possibile o più agevole l’effettuazione del furto. Trovano, invece, copertura tutti gli altri danni e guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, in quanto non sono legate ad un rendere possibile o più agevole il furto.

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