furto in azienda

Rapina e estorsione sono garantite nella polizza furto azienda?

Uno dei punti che merita di essere evidenziato nell’assicurazione aziendale furto è che le definizioni del Codice penale per i reati contro il patrimonio (ad esempio la rapina e l’estersione) non collimano con le modalità con le quali la polizza indennizza il danno.

Infatti, nella polizza furto:

  1. Non vengono coperti tutti reati contro il patrimonio
  2. L’evento è indennizzabile solo se si verifica con le modalità indicate in polizza

Da un punto di vista strettamente giuridico la rapina e l’estorsione hanno delle definizioni molto simili.

Rapina – Art. 628 del Codice penale

«È colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene».

Estorsione – Art. 629 del Codice penale

«Procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto costringendo qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa».

L’IMPOSSESSAMENTO DEL BENE può avvenire tramite azione diretta del colpevole o per consegna da parte della vittima. Nel primo caso, assicurativamente parlando, nessun problema. Nel secondo caso, sorgono dei dubbi: siamo ancora nell’ambito della rapina oppure siamo entrati nel campo dell’estorsione?

Il problema ce lo poniamo perché le polizze furto coprono la rapina, ma non l’estorsione.

Se è la prima volta che navighi in questo blog, io sono Mario Cianci. Il fondatore del sistema di protezione per le medie e piccole industrie ormai conosciuto come Azienda Assicurata.

Dietro a questo sistema di protezione c’è la soluzione all’esigenza di tanti imprenditori, nauseati dalla mancanza di competenze specifiche da parte degli assicuratori generalisti.

Assicurazione aziendale furto: Differenza tra rapina ed estorsione

Nella rapina è il rapinatore che si impossessa della cosa altrui, mentre nell’estorsione è la vittima che consegna il bene.

L’assicurazione aziendale furto è una polizza a rischi nominati, pertanto vengono coperti solo i rischi espressamente indicati, e tra questi figurano solo il furto e la rapina.

Quando ricorre l’estorsione?

Dovremmo affermare che ogni qualvolta una vittima consegna sotto minaccia un bene NON siamo nel campo della rapina ma dell’estorsione? NON PROPRIO.

Vediamo due pronunce della Cassazione:

«Ricorre la rapina anche nei casi in cui la persona aggredita sia costretta a consegnare la cosa detenuta se, per l’immediatezza dell’imposizione e della consegna la vittima sia nella piena mercé dell’aggressore al cui volere non potrebbe sottrarsi: perché per aversi estorsione è necessario che la consegna della cosa possa ricollegarsi ad un atto di volontà della vittima, per la scelta possibile fra il danno minacciato e la consegna della cosa, mentre non può attribuirsi alcune rilevanza al solo atto puramente materiale della consegna».

«Ad escludere la rapina e a rendere configurabile la figura dell’estorsione, non basta la consegna da parte del soggetto passivo al reo della cosa mobile, in qualsiasi modo avvenga, ma è necessario che tale consegna possa ricollegarsi ad un atto di volontà dell’aggredito per la scelta che, pure in condizioni di libertà psichica grandemente menomata, gli è possibile fra il danno minacciato e la consegna stessa. Quando, al contrario, sotto l’azione della violenza viene del tutto a mancare la libertà del volere nel soggetto passivo che effettua la consegna della cosa mobile, si ha un atto del tutto privo di volontà che solo apparentemente costituisce una consegna».

Il labile confine tra rapina e estorsione

La sottile differenza unita a queste pronunce della Cassazione invogliano l’assicurato a sostenere la tesi della rapina anziché dell’estorsione, anche quando è stato lui a consegnare il bene, in ragione del fatto che nel primo caso godrebbe dell’indennizzo.

Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.

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