L’assicurazione RC Prodotti si sovrappone inevitabilmente al rischio d’Impresa.
Ma la differenza è sostanziale, poiché la sua copertura entra in campo solo per specifiche casistiche che riguardano gli aspetti extracontrattuali.
Infatti, la copertura RC Prodotti si attiva quando il prodotto cagiona “danni a terzi”, come trovi scritto nella definizione datane da ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici).
Tuttavia, esistono delle deroghe all’oggetto dell’assicurazione. Le evidenzierò fra poco. Prima di tutto, vediamo in modo più dettagliato cosa si intende per RC Prodotti.
Cosa copre la RC Prodotti?
Nel testo ANIA, l’oggetto dell’assicurazione RC Prodotti è descritto così:
La Società si obbliga a tenere indenne l’azienda assicurata di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto del prodotto oggetto dell’attività d’impresa – (ovvero quelli per i quali Tu rivesti in Italia la qualifica di produttore) – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
La distanza dal generico rischio d’impresa è evidente, nella misura in cui, come dicevo in apertura, la RC Prodotti si attiva quando vi sono “danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti”.
Optional della RC Prodotti
Tuttavia, per arricchire ulteriormente la copertura, ci sono tre possibili garanzie opzionali alla struttura di base della polizza RC Prodotti:
- Il Ritiro prodotti
- I Danni patrimoniali puri
- La Garanzia di fornitura
#1 Ritiro prodotti
L’estensione Ritiro prodotti è valida anche in assenza di un vero e proprio danno a terzi.
Infatti, la copertura si attiva come conseguenza di un difetto del prodotto imputabile alla tua azienda, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- I prodotti hanno causato un danno a terzi (morte o lesioni personali)
- Vi è documentazione inerente l’eventualità che i prodotti assicurati possano causare un danno a terzi (morte o lesioni personali)
- Il ritiro è avvenuto per ordine dell’Autorità competente, in seguito ad accertata pericolosità dei prodotti per salute e sicurezza dei lavoratori
Ti piacerebbe sapere chi c’è dietro a questo articolo?
Se è la prima volta che leggi un mio articolo, può giovarti conoscere chi c’è dall’altra parte.
Io sono Mario Cianci, il fondatore del metodo di protezione per le medie e piccole industrie ormai conosciuto come Azienda Assicurata.
Dietro a questo metodo di protezione c’è la soluzione all’esigenza di tanti imprenditori, nauseati dalla mancanza di competenze specifiche da parte degli assicuratori generalisti.
Quindi, se non ti è ancora chiaro con quali competenze mi esprimo, io sono un assicuratore, ma non il classico assicuratore generalista che vende qualsiasi tipo di polizza che gli permetta di mettere insieme il pranzo con la cena.
Se è un problema per te avere delle informazioni da uno come me, allora la tua avventura finisce qui. Se invece non lo è, mi sento responsabilizzato dalla tua sete di curiosità.
#2 Danni patrimoniali puri
Per i danni patrimoniali puri, solo il mercato assicurativo più all’avanguardia può offrire una copertura, sebbene con sottolimiti di indennizzo.
L’estensione danni patrimoniali puri ha lo scopo di porre generalmente in copertura i rischi derivanti da danni a terzi da interruzione di esercizio totale o parziale (perciò indipendentemente da un danno a cose e/o persone), causati dai prodotti assicurati.
#3 Garanzia Fornitura
Si tratta di una copertura che sconfina negli aspetti contrattuali e che per la natura delle garanzie prestate necessita di un’attenta analisi di tutti gli aspetti contrattuali.
L’esempio classico è quando la tua fornitura a causa di un errore in fase di fabbricazione non corrisponde alle caratteristiche del contratto sottoscritto con il tuo cliente.
È molto difficile ottenerla e laddove venga concessa, presenta costi elevati e prevede sempre una significativa partecipazione al danno dell’assicurato, mediante franchigie e scoperti.
Anche l’estensione garanzia fornitura opera in modo indipendente dal verificarsi di un danno a cose e/o persone.
Il suo scopo è garantire la conformità del prodotto rispetto ai requisiti dello stesso richiesti dal committente.
Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.
Alla tua protezione,