assicurazione d&o

Assicurazione D&O e Responsabilità degli amministratori

In Italia, il tessuto economico è costituito in larga parte da medie e piccole aziende, nelle quali molte volte la figura dell’amministratore coincide con il proprietario (il c.d. boss).

Un proprietario che, come te, è preso da mille incombenze quotidiane:

  • Deve attrarre nuovi clienti
  • Deve seguirli
  • Deve rispettare i tempi di consegna
  • Deve seguire i fornitori
  • Deve scontrarsi, ogni giorno, con la burocrazia italiana
  • Deve seguire i flussi di cassa della sua azienda

Con tutti questi compiti da svolgere, può capitare che sfuggano delle importanti novità legislative. Poiché il Codice civile non fa distinzione tra la responsabilità di un amministratore di una piccola azienda da quello di una società quotata in borsa, è bene che ti prenda due minuti di pausa da quello che stai facendo e sgrani beni gli occhi.

Assicurazione D&O: Responsabilità ILLIMITATA e personale dell’amministratore

Dal mancato rispetto dei doveri del quale parleremo tra poco scaturisce una responsabilità illimitata e personale dell’amministratore.

ERGO: i tuoi averi sono aggredibili da chiunque si sentisse danneggiato dal modo in cui hai gestito la società. Il primo paradigma che devi rimuovere è che la S.R.L. rende inattaccabili i tuoi beni, perché, al contrario, gli amministratori della S.R.L. rispondono dei debiti societari con il proprio patrimonio nei confronti dei creditori.

La caratteristica della media e piccola azienda italiana è l’essere fondata sul debito. Infatti, il capitale sociale (non il patrimonio) è di gran lunga inferiore all’esposizione bancaria.

La banca nel momento in cui qualcosa va storto può alzare il dito e chiedere i danni.

  • Quanti amministratori sono consapevoli del fatto che la banca può aggredire i beni a lui intestati (anche in assenza di firme, ipoteche, fideiussioni)?
  • Quanti amministratori sono consapevoli che aver costituito una S.R.L. non li tiene al riparo dall’aggressione dei beni personali?

Questo non lo dico io, ma il Codice civile. Non si può fare impresa senza conoscerne i doveri.


Chi c’è dietro Azienda Assicurata?

Se è la prima volta che leggi un mio articolo, può giovarti conoscere chi c’è dall’altra parte.

Io sono Mario Cianci, il fondatore del metodo di protezione per le medie e piccola industrie ormai conosciuto come Azienda Assicurata.

Dietro a questo metodo di protezione c’è la soluzione all’esigenza di tanti imprenditori, nauseati dalla mancanza di competenze specifiche da parte degli assicuratori generalisti.

Quindi se non ti è ancora chiaro con quali competenze mi esprimo, io sono un assicuratore, ma non il classico assicuratore generalista che vende qualsiasi tipo di polizza che gli permetta di mettere insieme il pranzo con la cena.

Se è un problema per te avere delle informazioni da uno come me, allora la tua avventura finisce qui. Se invece non lo è, mi sento responsabilizzato dalla tua sete di curiosità.


Assicurazione D&O: Responsabilità penale dell’amministratore

L’amministratore della società, è il protagonista principale nella gestione dell’azienda. È il primo soggetto in capo al quale, nella prima fase delle indagini, viene ipotizzata la responsabilità penale per i possibili fatti di reato che abbiano interessato l’attività imprenditoriale.

L’amministratore, sostanzialmente, gode di una posizione di supremazia circa l’attività della società. Questo, giustifica la conclusione della giurisprudenza secondo cui l’amministratore, non può sottrarsi alle responsabilità penali sostenendo di aver agito in forza di autorizzazioni o di imposizioni di altri organi sociali.

Ciò detto andiamo ad analizzare, quindi, i rischi penali di cui possono essere accusati gli amministratori di SRL e SPA.

Sostanzialmente, l’amministratore può essere chiamato a rispondere di alcune fattispecie penalmente rilevanti che sono “proprie” della sua carica. Si tratta di fattispecie in cui l’amministratore è individuabile come soggetto attivo del reato. In particolare, queste fattispecie sono riassumibili nelle seguenti:

  • I reati societari, di cui agli art. 2621 e seguenti del c.c.
  • I reati fallimentari, previsti dagli art. 216 e seguenti del R.D. n. 267/42
  • I reati previsti in materia di sicurezza sul lavoro
  • I reati tributari, di cui al D.Lgs. n. 74/00
  • Altri illeciti connessi all’attività, come reati ambientali, bancari, finanziari, etc.

Assicurazione D&O e Principali illeciti degli amministratori: tabella di sintesi


TIPOLOGIA DI REATONORMATIVA DI RIFERIMENTO
Reati societariArtt. 2621 ss. c.c.
Reati fallimentariArtt. 216 ss. del RD 267/42
Reati tributariD. Lgs. 74/2000
Reati in materia di sicurezza sul lavoroD. Lgs. 81/2008
Altri illeciti connessi all’attività specificaReati ambientali (artt. 452-bis ss. c.p. e D. Lgs. 152/2006)
Reati bancari (D. Lgs. 385/93)
Reati finanziari (D. Lgs. 58/98)
Reati alimentari (art. 440, 442, 444, 516, 517-quater c.p.)

Per ora approfondiremo la prima tipologia di reati: quelli societari.

Art. 2621 – False comunicazioni sociali

Es. annotazioni in bilancio, sotto voci non corrispondenti alla reale natura delle operazioni di flussi in entrata di ingenti somme di denaro riconducibili all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e a comportamenti finalizzati all’evasione fiscale.

Art. 2627 – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2629 – Operazioni in pregiudizio ai creditori

Fraudolenta supervalutazione dei beni o crediti trasferiti.
Esempio: gli amministratori di Air France decidono di fondersi con una compagnia che va male, l’Alitalia. Questa operazione va a danneggiare i creditori di Air France.

Art. 2630 – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi

Art. 2631 – Omessa convocazione dell’assemblea

Es. L’amministratore che viola l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro il 30/04.

Art. 2632 – Formazione fittizia del capitale

Se l’amministratore nonché socio conferisce un immobile alla società, che lo valuta per € 5 mln e gli attribuisce quote/azioni per tale valore, i creditori troveranno scritto € 5 mln. Se l’immobile, invece, non valesse € 5mln ma € 500.000 è chiaro che la garanzia dei creditori verrà lesa.

Art. 2634 – Infedeltà patrimoniale

L’amministratore con la sua azione ottiene un vantaggio personale ed allo stesso tempo arreca un danno alla società.
Es. L’amministratore della società poi fallita aveva omesso per ben 6 anni di far valere un credito vantato dalla società nei confronti dell’azienda di suo suocero.

Art. 2636 – Illecita influenza sull’assemblea

Es. L’amministratore unico di una S.R.L. ha ripetutamente determinato la maggioranza nelle assemblee sociali con atti fraudolenti. Ha rappresentato falsamente la presenza della maggioranza dei soci alle assemblee; in particolare, facendo figurare come presente una socia assente mediante la falsificazione della relativa firma sul verbale, nonché attestando in capo alla socia presente (sua moglie), la titolarità di un numero di quote sufficienti a costituire la maggioranza. Situazione per nulla corrispondente alla realtà, con il risultato di determinare la maggioranza per il funzionamento dell’assemblea, altrimenti interdetta.

L’AMMINISTRATORE RISPONDE PENALMENTE DI QUESTI DOVERI

Potresti dirmi che si tratta di comportamenti che nulla hanno a che vedere con le modalità con le quali amministri la tua azienda.

Assicurazione D&O: La responsabilità civile dell’amministratore

Vediamo se puoi dire lo stesso adesso che andiamo ad analizzare da quali norme di legge prende corpo la responsabilità civile gravante sulla figura dell’amministratore.

Cruciale è capire quali sono le norme da rispettare, poiché l’inosservanza di queste, determina l’obbligo di risarcire il danno. La responsabilità civile dell’amministratore può scaturire da:

  1. Illeciti compiuti verso la società: Art. 2393, Art. 2476
  2. Richieste di risarcimento che provengono dai soci: Art. 2939 bis, Art. 2395
  3. Illeciti compiuti verso terzi: Creditori sociali (Art. 239), Concorrenti (per concorrenza sleale e violazione norme antitrust), Dipendenti (per discriminazioni in genere, licenziamenti ingiustificati, violazioni di accordi sindacali)

«La responsabilità civile è il contrappeso che l’ordinamento impone alla maggiore incidenza dei poteri nelle mani dell’amministratore»

Come a dire… GRANDE POTERE… GRANDE RESPONSABILITÀ

Assicurazione D&O. Fonti della responsabilità civile dell’amministratore

L’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Art. 2086 II comma

Cosa vuol dire questo? Che in ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, deve esserci un controllo di gestione.

«Cosa succede se non lo fai?»

  1. Sei un’azienda che non ha l’obbligo del revisore.
    Se malauguratamente dovessi inciampare in qualche difficoltà aziendale, sarai chiamato a giustificare le azioni intraprese per garantire la continuità aziendale. Le ripercussioni, in caso di inadeguatezza dei correttivi adottati, saranno personali secondo i principi della responsabilità patrimoniale, mediante l’individuazione di un ben preciso danno risarcibile in favore dei creditori sociali
  2. Sei una società che ha l’obbligo di nomina del revisore.
    Qualora non adotterai tempestivamente un modello organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 II comma (ovvero il controllo di gestione), potrebbe scattare a tuo carico l’obbligo di segnalazione, da parte del revisore contabile, degli indizi della crisi e la conseguente attivazione della procedura di allerta da parte dell’organo di controllo. A quel punto avrai solo 30 giorni a disposizione per individuare le iniziative da adottare. Ma non finisce qui, perché se i rimedi non sono sufficienti risponderai a livello personale in maniera illimitata verso i creditori sociali.

Assicurazione D&O e L’obbligo di diligenza: Art. 2392 I comma

«Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti:

  • Dalla legge [Art. 2423, 2435, 2485 e 2486]
  • Dallo statuto

Con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze [Art.18, 1176, 1710 e 2507].

Essi sono solidalmente responsabili [Art. 1292] verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuire ad uno o più amministratori [Art. 2381, 2449 e 2455]».

Spiegazione: non basta più la diligenza del buon padre di famiglia, ma serve quella qualificata. Tu, come amministratore, devi essere competente, che significa non ignorare alcune tematiche che la legge ti impone di conoscere (gestione del personale, 231/01, D.lgs 81/08, scritture contabili, etc.).

L’amministratore può esercitare serenamente il suo incarico senza essere debitamente coperto?

Alla tua protezione,

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