Quali sono le responsabilità e l’obbligo del trasportatore al risarcimento in caso di merce danneggiata durante il trasporto? Ne parliamo in questo approfondimento.
Protezione dai danni di trasporto: cosa sapere per un trasporto di merci senza brutte sorprese
Tematica sempre attuale nell’ambito del trasporto merci è quella rappresentata dalla responsabilità vettoriale, ossia quella in cui incorre il trasportatore in caso di danno (parziale o totale) del carico.
Visto che la modalità di trasporto merci più diffusa è quella stradale, analizzeremo solo il risarcimento che è tenuto a corrispondere il vettore stradale.
Se siete interessati anche agli obblighi di risarcimento per altri tipi di trasporto, fatemelo sapere nei commenti così potrò creare un ulteriore approfondimento.
Limite alla responsabilità del trasportatore
Per una maggiore chiarezza, partiamo proprio, dal dato normativo.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e a 10,54 euro nei trasporti internazionali terrestri (CMR).
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce siano state determinate da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti.
Raffronto tra il limite di responsabilità del vettore e il valore reale della merce
Un carico di parmigiano reggiano dal peso complessivo di 1.000 kg verrebbe risarcito per un massimo di € 1.000, a fronte di un valore reale di € 15.050.
Un trasporto di pneumatici dal peso complessivo di 3.500 kg verrebbe risarcito per € 3.500, ma il suo valore reale è di € 70.000.
La spedizione di 50 quintali di attrezzature agricole verrebbe coperta per una valore di € 5.000, tuttavia il valore effettivo ammonta a € 35.000.
Infine, un carico di tavoli in legno dal peso di 3.350 kg verrebbe risarcito per € 3.350, anche se il suo valore di mercato ammonta a € 63.650.

Questo è ciò che dice la normativa di settore. La logica conseguenza è che la convinzione che il trasportatore sia sempre responsabile per i danni alla merce e quindi ne rimborserà l’intero valore, è errata.
Questo vale sia per le merci in acquisto (soprattutto se il venditore applica la clausola franco fabbrica) sia per le merci vendute (se non viene pattuito un INCOTERMS che fa ricadere sull’acquirente il rischio del trasporto).
Hai un’azienda e vuoi sapere come proteggerti da perdite economiche causate dai danni alle merci durante il trasporto?
Come avrai potuto sperimentare in prima persona ottenere un rimborso a seguito di danni alle merci causati dal trasportatore, è sempre fonte di:
- Enormi fastidi
- Grandi discussioni con il fornitore (per merci acquistate)
- Forti penalizzazioni economiche (il limite di € 1 al kg, spesso copre a malapena il 10% del danno subito)
La presenza di tali ostacoli rende opportuno valutare la possibilità di provvedere ad una copertura assicurativa completa delle merci in viaggio, a tutela dei vari danni che le stesse potrebbero subire, tramite una polizza trasporti a contraenza industriale.
Polizza trasporti: Vantaggi nel coprire le merci trasportate in proprio

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