Polizza interruzione attività: “Se ho interruzione della linea telefonica posso essere risarcito?”

Partendo da una problematica di interpretazione contrattuale che recentemente ho affrontato, ritengo opportuno premettere alcune considerazioni. Questo perché il quesito in esame riguarda una polizza interruzione attività che – come ben sappiamo – prevede la copertura dei costi fissi insopprimibili e del mancato guadagno causato da un danno materiale e diretto che ha colpito l’azienda (es. incendio, alluvione, terremoto, etc.).

Polizza interruzione attività: quando si può attivare?

Ci sono dei prerequisiti imprescindibili affinché la polizza danni da interruzione di attività sia attivabile:

  1. Coesistenza di una polizza all risks a tutela dei danni materiali e diretti
  2. Indennizzabilità dell’evento che ha causato il danno diretto
  3. Contrazione dei ricavi di vendita

Qual è la differenza tra danni diretti e indiretti?

Quando un alluvione colpisce uno stabilimento industriale, l’acqua danneggia i macchinari presenti nello stabilimento, ma non solo… perché anche le merci in magazzino posso subire dei danni. Questi si chiamano danni materiali e diretti. A questi, si affiancano altri danni. Infatti, un’azienda con la maggior parte dei macchinari fuori uso, e senza scorte di magazzino, è costretta a fermare la produzione. A seconda della gravità del danno, l’interruzione dell’attività può essere di settimane o mesi.

Durante questi mesi, l’azienda non solo non fatturerà, ma dovrà comunque continuare a sostenere dei costi fissi. Questi danni si chiamano indiretti, ovvero sono danni di natura economico-finanziaria.

danni indiretti

Ti piacerebbe sapere chi c’è dietro questo articolo?

Io sono Mario Cianci, il fondatore di questo blog, nonché creatore del metodo Azienda Assicurata: il sistema di protezione per le medie e piccole industrie.

Quindi se non ti è ancora chiaro con quali competenze mi esprimo, io sono un assicuratore specializzato nei rischi industriali. 

Ma non mi ritengo il migliore assicuratore del mondo, né d’Italia, né d’Abruzzo dove opero principalmente. Non credo esista nemmeno una classifica o un riconoscimento in grado di attestare questo. Sono semplicemente diverso da tutti gli altri assicuratori, che fanno qualunque tipo di polizza gli venga richiesta. Sono dei generosissimi tuttofare.

A me ed il mio team di Azienda Assicurata puoi rivolgerti SOLO se sei interessato a polizze che rientrano nel settore dei rischi industriali.

Per intenderci solo se sei titolare di una media e piccola industria e sei interessato a gestire i rischi che ne derivano.

L’analisi dei potenziali eventi, e del futuro danno che porterebbero al tuo patrimonio, sono il cuore della consulenza personalizzata che svolgo direttamente in azienda, in più fasi.

Tutto ciò che non è strettamente collegato ai rischi della tua azienda, NOI non lo trattiamo.

Polizza del danno da interruzione di attività

La polizza interruzione attività permette all’azienda di proteggersi dalle conseguenze economiche e finanziarie provocate dal fermo di produzione.

La polizza interruzione attività interviene se c’è stato un danno materiale risarcibile ai termini di polizza. Ovvero, l’evento all’origine del fermo di attività deve rientrare tra quelli coperti nella polizza danni indiretti. I contratti assicurativi, talvolta, fanno un’eccezione a questo caposaldo.

Infatti, ci sono clausole estensive che indennizzano il danno da interruzione di attività in assenza del danno materiale. In particolare, la clausola di cui parliamo in questo articolo è denominata interruzione di pubblici servizi.

Il fatto

Il 1 Agosto 2021 un vasto incendio lambisce l’attività di un gommista con annessa officina. Il pronto intervento dei titolari riesce ad allontanare le fiamme dal capannone, che infatti risulta miracolosamente illeso. Il giorno seguente le attività riprendono regolarmente. Dopo qualche giorno ricevono la visita del proprio assicuratore, che si è preoccupato di verificare la necessità di attivare o meno la polizza. I titolari gli comunicano che, fortunatamente, non c’è n’è bisogno.

Dopo circa un mese dall’accaduto, l’imprenditore contatta il proprio assicuratore spiegandogli che sono rimasti circa 20 giorni con il telefono fisso fuori uso, in quanto l’incendio ha danneggiato una cabina telefonica posta nelle vicinanze del proprio capannone; circostanza che ha impedito a molti clienti di contattarli. Il fatturato del mese di riferimento ha subito un calo del 5% rispetto all’anno precedente.

Polizza interruzione attività: cosa prevedeva?

L’imprenditore ritiene che avendo sia una polizza danni diretti in versione all risks che l’estensione all’interruzione attività, il danno deve essergli indennizzato. La sezione danni indiretti è molto estesa, con la presenza della clausola denominata interruzione di pubblici servizi che recita così:
«La società si obbliga ad indennizzare la perdita di fatturato e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all’assicurazione danni materiali, che abbia colpito un impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia-acqua-gas), causandone interruzione o riduzione della fornitura, posto entro un raggio di 3.000 metri dall’ubicazione indicata in polizza, utilizzato dall’assicurato per lo svolgimento dell’attività dichiarata».

Esito del sinistro

Dall’analisi della clausola appena citata (che è perfettamente in linea con quanto offerto dall’intero mercato assicurativo) possiamo notare che gli unici pubblici servizi la cui interruzione fa scattare l’indennizzabilità del danno sono quelli indicati tra parentesi, ovvero energia elettrica, acqua e gas. Si tratta di un elenco tassativo e non esemplificativo.

I redattori del contratto hanno individuato quelli che sono i pubblici servizi dei quali un’attività produttiva non può fare a meno. L’evento capitato a questa azienda, ce ne ha fornito una riprova, visto che l’attività è rimasta aperta senza alcun tipo di limitazione.

Gestione del danno

Nell’ipotesi che l’interruzione della linea telefonica fosse stata equiparata agli altri pubblici servizi, avremmo incontrato notevoli criticità in fase di liquidazione del danno, perlomeno nell’entità lamentata dall’assicurato:

  1. Perché l’assicurato non ha provveduto ad effettuare un trasferimento di chiamata su un altro numero?
  2. Dopo 1 giorno nel quale il telefono non squillava, non si è posto il dubbio che qualcosa non andasse?
  3. Perché non ha effettuato la responsabilizzazione dell’ente proprietario della linea telefonica?

Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.

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