Se l’assicurazione azienda indennizza un danno all’assicurato, ma il soggetto che ha provocato il sinistro è diverso dall’assicurato, la compagnia ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile. L’assicurato deve mantenere questo diritto dell’assicurazione attraverso degli adempimenti.
In questo articolo vedremo quali sono. Al contrario se non rispetterà questi adempimenti, (e quindi fa andare il diritto di rivalsa in prescrizione) l’assicurazione può rifiutarsi di pagare il danno.
Assicurazione azienda: Incendio patito dal capannone confinante che colpisce quello dell’assicurato
Un incendio si sviluppa in un’azienda che fornisce trattamenti galvanici in conto terzi alle industrie del settore automobilistico e motociclistico. Le fiamme seppur domate in breve tempo sono riuscite a raggiungere anche il capannone confinante (il nostro assicurato).
Il danno subito dal nostro assicurato non è stato eccessivo (circa € 20.000) ed è stato interamente riconosciuto dalla polizza (seppur inizialmente l’assicurato non credeva che la compagnia sarebbe intervenuta a fronte della responsabilità di un terzo).
Una volta liquidato il danno la compagnia ha potuto esercitare il diritto di surroga ai sensi dell’art. 1916. Questo è stato possibile perché l’assicurato è stato opportunamente guidato dal sottoscritto negli adempimenti da fare per mantenere vivo il diritto.
Assicurazione azienda: Art. 1916 diritto di surrogazione dell’assicurazione
«L’assicurazione che ha pagato l’indennità è surrogata fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicurazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione».
L’art. 1916 del c.c. assolve ad un duplice scopo:
- Evitare l’arricchimento dell’assicurato
- Evitare che il responsabile del sinistro sia esonerato dall’obbligo di risponderne. Infatti, se non esistesse la surrogazione, egli beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato
L’assicurazione che ha corrisposto un indennizzo all’assicurato, subentra nei diritti di quest’ultimo nei confronti del responsabile del danno.
Il diritto di surrogazione è trasversale ed interessa vari rami assicurativi.
Assicurazione azienda: Diritto di surrogazione polizza Rc Prodotti (esempio)
La Carrobotte del Sud S.r.l. (nome di fantasia) opera nel settore agricolo dal 1981 con la progettazione e costruzione di carribotte e spandiletame. Da azienda con bacino di clientela locale è diventata un’azienda di respiro nazionale. Questo fattore insieme alla consapevolezza dell’inasprimento delle responsabilità in materia di prodotto difettoso, l’ha convinta a stipulare una polizza Rc Prodotti con massimale di € 1.000.000.
L’azienda produce internamente carribotte a 2 o 3 assi. In un periodo di grande richiesta, non riuscendo a rispettare i tempi di consegna, decide di appoggiarsi all’azienda del cognato (nonché concorrente) per la realizzazione di 2 carribotte a 3 assi.
Su questi due rimorchi l’unica lavorazione svolta dall’assicurato consiste nel montaggio degli assali. La Carrobotte del Sud S.r.l. appone il proprio marchio sui due rimorchi. Uno di questi viene venduto all’azienda agricola Massimo.
Dopo qualche tempo, la botte si ribalta a causa dello scoppio del cilindro proporzionale che agisce sul correttore di frenata. Posto che la legge identifica come produttore anche colui che appone solo il marchio, il terzo danneggiato chiede il risarcimento dei danni esclusivamente alla Carrobotte del Sud S.r.l.
L’azienda è costretta a denunciare il danno alla propria assicurazione Rc Prodotti. Tuttavia, non effettua alcuna responsabilizzazione nei confronti di chi le ha fornito il componente incriminato.
«Ho la mia polizza, perché devo chiedere i danni al mio fornitore?», ha pensato l’imprenditore.
Poiché l’azione stragiudiziale non dà i suoi frutti, il danneggiato ricorre all’azione di risarcimento danni (in sede civile). Sappiamo i tempi di un processo civile in Italia; ad un certo punto l’assicurato, preoccupato dagli sviluppi, è costretto a citare l’azienda del cognato.
Il giudice riconosce la corresponsabilità dell’effettivo fabbricante sul quale l’appositore del marchio avrebbe diritto a rivalersi, se non fosse che questo diritto si è prescritto.
Venuto a conoscenza di questo, l’assicurazione si oppone al pagamento del risarcimento.
Infatti, il III comma dell’art. 1916 dice:
«L’assicurato è responsabile verso l’assicurazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione»
La Carrobotte del Sud S.r.l. non ha fatto nulla per tenere in piedi il suo diritto (il coinvolgimento dell’azienda fornitrice è avvenuto oltre i termini di prescrizione) e per permettere all’assicurazione di surrogarsi. Questo ha difatti impedito all’assicurazione di esercitare il diritto di surrogazione.
Nei casi in cui l’assicurazione è chiamata in giudizio dall’assicurato, questa si preoccupa sempre di chiamare in causa il terzo responsabile prima di liquidare il danno al proprio assicurato.
«Se la responsabilità è di un terzo, perché interviene la polizza dell’assicurato?»
Quando si parla del diritto di surrogazione, questa è una delle domande più frequenti. Senza annoiarci con le nozioni di diritto assicurativo, i casi di surroga nelle polizze RC si verificano soprattutto quando a rispondere verso un danneggiato esistono gradi di presunzione diversi.
La responsabilità di un’azienda, di regola, deve essere provata (ordinaria), in alcuni casi particolari è presunta salvo una prova diversa (semi-oggettiva), in altri casi è presunta (oggettiva).
Ad esempio, in materia di responsabilità del prodotto, l’azienda A fabbrica un prodotto difettoso che arreca danno, risponde per legge verso il consumatore finale con una presunzione di responsabilità oggettiva (è responsabile salvo che provi il contrario), ma il difetto può essere in parte o in toto imputato al produttore B di un componente.
L’assicurazione dell’azienda A liquida il danno e, surrogandosi, si rivale in parte o in toto verso B, nei confronti del quale non esiste una presunzione di responsabilità, ma deve essere giudizialmente provata.
Nel caso della polizza incendio, poiché ormai queste polizze spesso vengono vendute nella formulazione più completa (all risks) viene assicurato l’evento a prescindere dal fattore scatenante. Proprio l’esempio del fuoco ne è la prova. In polizza viene assicurato l’evento incendio, non solo l’incendio causato da un corto circuito; per questo, se l’evento scaturisce da una negligenza di una ditta che sta effettuando dei lavori di manutenzione piuttosto che dalla macchina di un dipendente che prende fuoco, la polizza indennizzerà.
Poi la compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile (ammesso che abbia la necessaria capienza finanziaria).
Diritto di surrogazione polizza incendio – esempio
Un capannone industriale è assicurato contro il rischio incendio. Un giorno, durante degli interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura (sostituzione guaina in polipropilene), si innesca un incendio che in breve tempo colpisce tutta la struttura.
L’assicurazione paga l’indennizzo, e successivamente si rivale sulla ditta che stava eseguendo i lavori – che è l’effettiva responsabile dei danni – per recuperare la somma corrisposta all’assicurato a titolo di indennizzo.
Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.
Alla tua protezione,
Mario Cianci