Rc Prodotti: chi appone il marchio è responsabile

Chi appone il proprio marchio sui prodotti fabbricati da altri, è considerato produttore, ed essendo assoggettato ad una responsabilità propria, dovrebbe avere un’autonoma copertura Rc Prodotti.

Quando vado nelle aziende, nelle sale riunioni trovo, spesso, un vassoio con le caramelle che hanno il marchio dell’azienda. Se una di queste caramelle dovesse far male a qualcuno ne deve rispondere l’azienda che ha messo il proprio marchio sull’incarto.

E parliamo di un prodotto che nemmeno si conosce, poiché l’ha fabbricato un terzo. Avendo apposto il marchio sull’incarto si diventa produttori, e ci si assume le responsabilità previste dalla normativa.

Un’azienda che produce macchinari CNC alla fiera di settore porta 5.000 cioccolatini alla nocciola incartati con il proprio logo e li offre a chi va nello stand. Passa qualche tempo e riceve una richiesta danni perché una persona afferma che in uno di questi cioccolatini, c’era un guscio che gli ha rotto un dente (ponte) e ha presentato un conto del dentista di € 4.000.

L’azienda dopo un consulto con il proprio legale ha pagato senza batter ciglio. Come avrebbe potuto dimostrare che su 5.000 cioccolatini non è possibile che in uno sia finito un guscio?

Questi sono esempi, che seppur reali, quasi paradossali. Però, la realtà, è piena zeppa di aziende che si limitano ad apporre il proprio marchio su prodotti fabbricati da terzi. Quindi diventa fondamentale approfondire i risvolti normativi dietro tale diffusa pratica commerciale.

Rc Prodotti: Produttore non è solo il fabbricante

Si assume la responsabilità appartenente al fabbricante anche:

  1. Chi appone il proprio marchio su un prodotto fabbricato da terzi
  2. L’importatore da paese extra UE
  3. L’agricoltore, l’allevatore, il pescatore
  4. Il distributore, se non indica entro due mesi le generalità del fabbricante

Cosa vuol dire essere equiparati al fabbricante?

Che chi appone il proprio marchio è ritenuto responsabile del difetto del prodotto (Rc Prodotti) indipendentemente dalla sua colpa (c.d. responsabilità oggettiva).

L’utilizzatore dovrà dimostrare soltanto:

  • Il danno che ha subito
  • Il difetto nel prodotto che ha utilizzato
  • Il nesso di causalità tra difetto e danno

Quando per alcuni prodotti, non si è materialmente coinvolti nel processo di produzione sfugge sempre l’importanza di tale direttiva e le aree di pericolosità visto che, in altri termini, spetta a chi ha apposto il marchio dimostrare la sua innocenza piuttosto che al consumatore provarne la colpevolezza.

Dalla sicurezza dei prodotti alla Rc Prodotti

Dal momento che chi appone il proprio marchio è equiparato al produttore è bene conoscere quali siano gli obblighi al quale si è assoggettati.

Gli obblighi del produttore – art. 104 Codice del consumo

  • Immettere sul mercato solo prodotti sicuri
  • Fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi
  • Informare il consumatore riguardo ai rischi connessi con l’uso del prodotto e intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi
  • Ritirare il prodotto dal mercato se viene accertato che il suo utilizzo risulta rischioso per il consumatore

Il prodotto difettoso – art. 117 Codice del consumo

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Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

  • Il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione
  • Le sue caratteristiche palesi
  • Le istruzioni per l’uso e le avvertenze fornite dal produttore
  • L’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato
  • I comportamenti degli utilizzatori che si possono ragionevolmente prevedere

Rc Prodotti: Apporre il marchio su un prodotto realizzato da un terzista

Fino ad adesso abbiamo parlato di casi in cui l’azienda commerciale appone il proprio marchio su un prodotto fabbricato da un’azienda terza. Ma c’è ovviamente anche il caso (assai frequente) di aziende che oltre a fabbricare in proprio, in casi particolari, appongono il proprio marchio su prodotti realizzati da terzi.

Ti propongo un caso concreto.

L’azienda in questione è un fabbricante di rimorchi agricoli, e da oltre 35 anni svolge tutte le lavorazioni all’interno del suo stabilimento (ad eccezione dei trattamenti superficiali). Dal momento che la domanda è cresciuta in modo molto repentino, in determinati periodi dell’anno acquista dei carribotte da un’azienda concorrente.

Carribotte al quale azienda aggiunge soltanto gli assali e il kit fanaleria. Naturalmente, su tali prodotti viene apposto il proprio marchio. Dopo qualche tempo, la botte si ribalta a causa dello scoppio del cilindro proporzionale che agisce sul correttore di frenata. Ai sensi di legge chi si è “limitato” ad apporre il marchio è responsabile? Sì, in quanto è equiparato al produttore.

Non può estraniarsi dichiarando le generalità del produttore?

Come ben saprai le case automobilistiche, internamente, producono pochissimi componenti. Si avvalgono di fornitori esterni (anche di notevoli dimensioni, se pensiamo ai produttori di cambi o di impianti frenanti). Il loro compito spesso consiste nell’assemblare i vari componenti.

Nella tua auto il supporto del cuscinetto delle ruote posteriori si rompe improvvisamente, facendoti perdere il controllo. Il difetto è legato a un problema dell’impianto di pressofusione che ha causato inclusioni di ossido che hanno indebolito il metallo con cui sono realizzati i mozzi.

La tua auto è distrutta e anche tu hai riportato dei seri danni fisici. Ti rivolgi ad un avvocato che intenta un’azione per il risarcimento di tutti i danni subiti. La casa madre ti risponde che lei non c’entra nulla perché il pezzo è stato prodotto dall’azienda pincopallo? Assolutamente NO. La casa madre è il produttore finale dell’auto ed è responsabile anche se il danno è provocato da un componente che è stato prodotto da un terzo.

Io mi rivalgo su chi l’ha prodotto

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Questo mi fornisce l’assist per affrontare un ultimo importante tema. L’azienda che ha apposto solo il marchio, nel caso in cui il prodotto, in quanto difettoso, provoca un danno a terzi, una volta risarcito il consumatore potrà rivalersi sull’azienda che ha materialmente fabbricato il prodotto.

Tuttavia, ci sono degli aspetti al quale non viene data la giusta importanza. Qualora il rischio di dover risarcire un consumatore (in quanto soggetti che appongono il marchio) non sia stato preso in considerazione, è difficile che esista una copertura assicurativa Rc Prodotti.

COSA VUOL DIRE QUESTO?

Che intanto bisogna risarcire il consumatore che ci ha fatto causa, anticipando anche importanti costi per la difesa (che nessuno ci restituirà). Una volta finita questa causa, ne dovrò iniziare una contro chi mi ha fornito il prodotto difettoso.

All’esito favorevole del giudizio dovrò sperare che l’azienda disponga della capacità finanziaria sufficiente (o di una polizza Rc Prodotti) per ristorarmi di quanto pagato al danneggiato. E se io sono un’azienda che non ha le spalle abbastanza larghe per anticipare una somma cospicua o non posso permettermi di attendere 5/10 anni per vedermi restituito quanto anticipato?

Per questo il prossimo passo da fare consiste nel verificare, all’interno, della vostra azienda la circostanza di prodotti fabbricati da terzi sul quale apponete il vostro marchio. Dopodiché tale rischio deve essere oggetto di attenta analisi per comprendere il livello di rischiosità.

Se la severità delle conseguenze è tale da mettere a rischio l’azienda stessa deve essere studiata un’apposita copertura assicurativa Rc Prodotti.

Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.

Alla tua protezione,

Mario Cianci

Se hai perso alcuni tratti della mia storia, dà un’occhiata a:

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