Rc Prodotti

Polizza Rc Prodotti: Quando serve?

La polizza Rc Prodotti è una copertura assicurativa essenziale per molte aziende, in quanto tutela nel caso di eventuali danni a persone e cose derivanti da difetti del prodotto. Ma nello specifico quali tipologie di aziende hanno i maggiori benefici? In questo articolo le andremo ad individuare.

Quadro normativo

Prima di entrare nel vivo, una velocissima introduzione. Il contesto normativo nel quale opera un’azienda con sede in UE prevede che i consumatori possano richiedere il risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi. Ovvero, se un prodotto difettoso causa danni fisici ai consumatori o alla loro proprietà, il produttore deve fornire un risarcimento.

Indipendentemente dal fatto che vi sia una negligenza o una colpa da parte sua. Da qui può nascere l’esigenza di dotarsi di una polizza Rc Prodotti.


Io sono Mario Cianci, il fondatore di questo blog. Nonché creatore del metodo Azienda Assicurata: il sistema di protezione per le medie e piccole industrie.

Se non ti è ancora chiaro con quali competenze mi esprimo, io sono un assicuratore specializzato nei rischi industriali.

Ma non mi ritengo il migliore assicuratore del mondo, né d’Italia. Non credo esista nemmeno una classifica o un riconoscimento in grado di attestarlo. Sono semplicemente diverso da tutti gli altri assicuratori, che fanno qualunque tipo di polizza venga loro richiesta. Sono dei generosissimi tuttofare.

A me ed al mio team di Azienda Assicurata, puoi rivolgerti SOLO se sei interessato a polizze che rientrano nel settore dei rischi industriali.

Per intenderci, solo se sei titolare di una media e piccola impresa, e sei interessato a gestire i rischi che ne derivano.

L’analisi dei potenziali eventi, e del futuro danno che porterebbero al tuo patrimonio, sono il cuore della consulenza personalizzata che svolgo direttamente in azienda, in più fasi.

Tutto ciò che non è strettamente collegato ai rischi della tua azienda, NOI non lo trattiamo.

A quali aziende serve una tutela Rc Prodotti?

Anche qui è la norma che ci dice quali soggetti sono tenuti a risarcire i danni causati dai propri prodotti.

Parliamo del:

  • Fabbricante
  • Assemblatore
  • Appositore del marchio
  • Importatore da un paese extra UE
  • Manipolatore
  • Agricoltore, allevatore, pescatore
  • Distributore (solo se non indica il fabbricante)

Figure chiamate a rispondere ai sensi del codice del consumo

Queste sono tutte figure chiamate a rispondere qualora il prodotto arrecasse un danno a terzi. Quindi, se la tua azienda rientra in una di queste casistiche, ovvero fabbrica il prodotto (indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotto intermedio o finito), lo assembla, appone il marchio su un prodotto fabbricato da terzi, importa in Italia prodotti da paesi fuori dall’unione europea, manipola/modifica il prodotto, piuttosto che lavora prodotti alimentari, in caso in cui il prodotto – in quanto difettoso, causasse danni fisici al consumatore, la tua azienda sarà obbligata a risarcirlo.

Per questa tipologia di aziende esiste la tutela assicurativa della Rc Prodotti.

Rc Prodotti: Il falso mito dell’assemblatore esente da responsabilità

Poiché si tratta di un argomento che suscita sempre grande interesse, commenta qui sotto così da poter rispondere ai tuoi dubbi. Uno dei miti più comuni è quello di pensare che se ci si limita ad effettuare l’assemblaggio, la responsabilità ricadrà solo su chi ha fabbricato il pezzo incriminato.

Altro errore di valutazione assai comune riguarda la convinzione che se sul proprio pezzo non c’è un marchio, non si riuscirà a risalire a chi l’ha fabbricato.

Fammi sapere nei commenti qui sotto quali sono i dubbi in ordine all’argomento di cui abbiamo parlato. Come sempre ti ricordo di iscriverti alla newsletter se non l’hai fatto, così potrai rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti a tema gestione dei rischi aziendali e strumenti assicurativi per trasferirli.

Alla tua protezione,

Lo specialista nel proteggere le aziende.

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