Rc Prodotti: Non esiste prodotto più sicuro al mondo di un’auto che non si accende

Questa frase è quella che più di tutte è in grado di spiegare quali sono le differenze tra l’essere obbligati a fornire una garanzia sul buon funzionamento del tuo prodotto ed avere addosso (sempre per legge) una Rc Prodotti di 10 anni per i danni che il prodotto può creare agli utilizzatori.

Voglio semplificarti le cose, portandoti un caso concreto.

  • L’azienda Alfa produce compressori; un compressore venduto al cliente Mario Rossi a distanza di 6 mesi dalla vendita, comincia a funzionare ad intermittenza, pertanto l’azienda Alfa provvede alla sostituzione. A quanto ammonta il danno subito dall’azienda Alfa? Il danno economico è pari al valore del compressore
  • L’azienda Beta produce motoseghe; una motosega venduta al cliente Fabio Bianchi 3 anni fa, emette una fiammata anomala provocando ustioni sul 40% del corpo del Sig. Bianchi. Dai successivi accertamenti tecnici emerge un difetto di un componente prodotto dall’azienda Beta. A quanto ammonta il danno? È molto difficile da stabilire, ma sicuramente l’azienda non se la caverà con qualche migliaia di €

Per quanto riguarda la prima situazione, poiché il danno è circoscritto al valore del proprio prodotto l’impresa può gestirlo autonomamente.

Per i rischi che derivano dal secondo scenario, per le sue ricadute elevatissime, andrebbe valutato un trasferimento del rischio.


RC Prodotti: cos’è e cosa copre.

L’assicurazione RC Prodotti si attiva in caso di “danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti”.

Vediamo in modo più dettagliato il testo ANIA:

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

Ti piacerebbe sapere chi c’è dietro questo articolo?

Io sono Mario Cianci, il fondatore di questo blog. Nonché creatore del metodo Azienda Assicurata: il sistema di protezione per le medie e piccole industrie.

Quindi se non ti è ancora chiaro con quali competenze mi esprimo, io sono un assicuratore specializzato nei rischi industriali.

Ma non mi ritengo il migliore assicuratore del mondo, né d’Italia. Non credo esista nemmeno una classifica o un riconoscimento in grado di attestarlo. Sono semplicemente diverso da tutti gli altri assicuratori, che fanno qualunque tipo di polizza gli venga richiesta. Sono dei generosissimi tuttofare.

A me ed al mio team di Azienda Assicurata, puoi rivolgerti SOLO se sei interessato a polizze che rientrano nel settore dei rischi industriali.

Per intenderci solo se sei titolare di una media e piccola impresa, e sei interessato a gestire i rischi che ne derivano.

L’analisi dei potenziali eventi, e del futuro danno che porterebbero al tuo patrimonio, rappresenta il cuore della consulenza personalizzata che svolgo direttamente in azienda, in più fasi.

Tutto ciò che non è strettamente collegato ai rischi della tua azienda, NOI non lo trattiamo.


Ritiro Prodotti

assicurazione prodotti

È possibile sottoscrivere un’apposita estensione per coprire le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti dopo la consegna a terzi, qualora il ritiro si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all’assicurato, che abbiano determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

  • I prodotti hanno causato un danno a terzi (morte o lesioni personali)
  • Vi è documentazione inerente l’eventualità che i prodotti assicurati possano causare un danno a terzi (morte o lesioni personali)
  • Il ritiro è avvenuto per ordine dell’Autorità competente, in seguito ad accertata pericolosità dei prodotti per salute e sicurezza dei lavoratori.

Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.

Alla tua protezione,

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