Questa frase è quella che più di tutte è in grado di spiegare quali sono le differenze tra l’essere obbligati a fornire una garanzia sul buon funzionamento del tuo prodotto ed avere addosso (sempre per legge) una Rc Prodotti di 10 anni per i danni che il prodotto può creare agli utilizzatori.
Voglio semplificarti le cose, portandoti un caso concreto.
- L’azienda Alfa produce compressori; un compressore venduto al cliente Mario Rossi a distanza di 6 mesi dalla vendita, comincia a funzionare ad intermittenza, pertanto l’azienda Alfa provvede alla sostituzione. A quanto ammonta il danno subito dall’azienda Alfa? Il danno economico è pari al valore del compressore
- L’azienda Beta produce motoseghe; una motosega venduta al cliente Fabio Bianchi 3 anni fa, emette una fiammata anomala provocando ustioni sul 40% del corpo del Sig. Bianchi. Dai successivi accertamenti tecnici emerge un difetto di un componente prodotto dall’azienda Beta. A quanto ammonta il danno? È molto difficile da stabilire, ma sicuramente l’azienda non se la caverà con qualche migliaia di €
Per quanto riguarda la prima situazione, poiché il danno è circoscritto al valore del proprio prodotto l’impresa può gestirlo autonomamente.
Per i rischi che derivano dal secondo scenario, per le sue ricadute elevatissime, andrebbe valutato un trasferimento del rischio.
RC Prodotti: cos’è e cosa copre.
L’assicurazione RC Prodotti si attiva in caso di “danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti”.
Vediamo in modo più dettagliato il testo ANIA:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Ritiro Prodotti

È possibile sottoscrivere un’apposita estensione per coprire le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti dopo la consegna a terzi, qualora il ritiro si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all’assicurato, che abbiano determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
- I prodotti hanno causato un danno a terzi (morte o lesioni personali)
- Vi è documentazione inerente l’eventualità che i prodotti assicurati possano causare un danno a terzi (morte o lesioni personali)
- Il ritiro è avvenuto per ordine dell’Autorità competente, in seguito ad accertata pericolosità dei prodotti per salute e sicurezza dei lavoratori.
Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.