In questo articolo parliamo delle ragioni per le quali un sinistro viene respinto, perché ritengo che siano il modo più autentico per comprendere il funzionamento dell’assicurazione aziendale.
Nel momento in cui si decide di trasferire un rischio nelle tasche della compagnia assicurativa ci si aspetta, giustamente, che basti presentare i documenti richiesti per ricevere il risarcimento. Insomma, diamine, le cose dovrebbero andare lisce come l’olio. Invece, ti sarà capitato sicuramente di non essere risarcito per un sinistro aziendale.
Quali sono le ragioni più frequenti che portano al rigetto di un sinistro? Dopo anni e anni di lavoro e di esperienza diretta sul campo, voglio raccontarti i 5 fattori che ti impediscono di ottenere il pagamento di un sinistro. Tra di queste ce ne sono alcune che sicuramente non stai considerando.
Lo scetticismo nei confronti delle assicurazioni nasce dopo che tu e un tuo amico, e l’amico dell’amico, avete cercato di farvi pagare un danno, incontrando mille difficoltà.
Questo è il motivo per il quale molti imprenditori non hanno fiducia nelle assicurazioni: troppo spesso le richieste che vengono fatte per ottenere un rimborso, non vanno a buon fine. Lo so, è assurdo che un consulente assicurativo ti dica queste cose. Il fatto che è a tutto c’è un perché.
L’intento di questo articolo è mettere in evidenza quelle situazioni che, proprio perché conosciute in anticipo, daranno la possibilità a te imprenditore di evitare che diventino causa di respingimento di un sinistro rispetto all’assicurazione aziendale.
Se hai avuto esperienze negative con le assicurazioni potrai rivederti negli esempi che farò.
#1 – Incapacità degli assicuratori nel costruire un’assicurazione aziendale sartoriale
La prima ragione per cui i sinistri vengono respinti è data dall’incapacità degli assicuratori di inserire le garanzie che davvero proteggono i tuoi interessi.
La mia esperienza mi dice che troppi assicuratori, spesso improvvisati, sono ignoranti. Ma attento! Non sono ignoranti in senso generale e nemmeno su tutte le polizze, sono ignoranti nel settore specifico delle aziende.
Non conoscono in modo adeguato i rischi che stanno sotto la tua sedia né tantomeno hanno una casistica sufficiente di situazioni che si possono verificare in una media e piccola impresa. Soprattutto perché la formazione costa, le compagnie questo lo sanno e non investono un solo € nella formazione tecnica dei propri agenti nei rischi aziendali.
Ti piacerebbe sapere chi c’è dietro a questo articolo?
Io sono Mario Cianci, il fondatore di questo blog. Nonché creatore del metodo Azienda Assicurata: il sistema di protezione per le medie e piccole industrie.
Se non ti è ancora chiaro con quali competenze mi esprimo, io sono un assicuratore specializzato nei rischi industriali.
Ma non mi ritengo il migliore assicuratore del mondo, né d’Italia. Non credo esista nemmeno una classifica o un riconoscimento in grado di attestarlo. Sono semplicemente diverso da tutti gli altri assicuratori, che fanno qualunque tipo di polizza venga loro richiesta. Sono dei generosissimi tuttofare.
A me ed al mio team di Azienda Assicurata, puoi rivolgerti SOLO se sei interessato a polizze che rientrano nel settore dei rischi industriali.
Per intenderci, solo se sei titolare di una media e piccola impresa, e sei interessato a gestire i rischi che ne derivano.
L’analisi dei potenziali eventi, e del futuro danno che porterebbero al tuo patrimonio, sono il cuore della consulenza personalizzata che svolgo direttamente in azienda, in più fasi.
Tutto ciò che non è strettamente collegato ai rischi della tua azienda, NOI non lo trattiamo.
#2 – L’assicurato (azienda) e la compagnia non sono allineati a livello di conoscenza del rischio
L’imprenditore sa dove sono i rischi della sua impresa meglio di chiunque altro, ma probabilmente gli resta difficile tradurre questi rischi in una sequenza di garanzie assicurative.
Facciamo un esempio. Tra le tue polizze aziendali potrebbe esserci quella contro i furti. Magari il tuo capannone ha delle ampie superfici vetrate, e non c’è nulla di male in questo, a patto che l’assicuratore ne sia informato. Infatti, nelle polizze furto esistono dei prerequisiti che i fissi e gli infissi devono avere in funzione della loro altezza dal suolo.
Una buccia di banana è rappresentata dal fatto che io, firmando un’assicurazione aziendale preconfezionata, dichiaro di avere un certo tipo di mezzi di chiusura del capannone.
In caso di sinistro, in cui i ladri entrano spaccando i vetri, la compagnia non mi rimborserà perché il mio capannone non rispetta quanto dichiarato in polizza. Tu potresti dirmi che ti sei rivolto a un assicuratore perché doveva essere lui a darti i giusti consigli…come darti torto. Infatti, un intermediario onesto e preparato spiegherebbe i limiti di una polizza standard.
Il problema quindi è a monte, ovvero nella scelta del consulente assicurativo. In base a quale criterio l’ho scelto?
#3 – Descrizione incompleta del rischio o variazione dello stesso non comunicata
L’incompleta descrizione delle attività svolte o dei prodotti fabbricati costituisce una motivazione molto frequente di rigetto del sinistro rispetto a una polizza RCT/O, RC PRODOTTI E TUTELA LEGALE.
La descrizione del rischio rappresenta il cuore di ogni polizza. Nel caso di una polizza Rct/Rco, specifica quali attività sono assicurate. Ciò premesso, cosa s’intende per incompleta descrizione del rischio? Non aver riportato in polizza tutte le attività che l’azienda svolge. Qual è la causa? Principalmente, la non conoscenza, da parte dell’intermediario, del tipo di rischio da assicurare.
Morale della favola: il sinistro viene respinto perché nell’assicurazione aziendale NON è presente l’attività che ha dato origine al danno.
#4 – Il rischio non è immobile
Un’altra motivazione che può divenire causa di respingimento di un sinistro è quando in una fase successiva alla stipula della polizza, si verificano dei cambiamenti e questi non vengono tempestivamente comunicati. Il codice civile affronta con un articolo specifico il tema dell’aggravamento del rischio. Vediamo un caso pratico di sinistro non risarcito perché la compagnia ha invocato la mancata comunicazione, da parte dell’assicurato, dell’aggravamento del rischio.
L’azienda in questione opera nel settore della meccanica di precisione conto terzi e tutti i suoi clienti sono aziende dell’automotive. Proprio su sollecitazione del cliente principiale sottoscrive una polizza Rc Prodotti nella quale va ad indicare i prodotti fabbricati.
Dopo circa dieci anni dalla stipula della polizza, a seguito della riduzione di commesse dal comparto automotive, l’azienda decide di diversificare la propria clientela, iniziando a fabbricare pezzi per un’azienda che produce attrezzature nel settore FITNESS.
Tutto bene fino a quando, un giorno, riceve una raccomandata da questo cliente, che le comunica di essere stato costretto a richiamare dal mercato americano 3.650 attrezzi, per via di un difetto riscontrato su dei componenti prodotti dalla stessa. Venendo alla richiesta di risarcimento, si esige il ristoro dei danni subiti per l’azione di richiamo quantificati in 175000 €.
Il sinistro viene respinto perché il prodotto che ha causato il danno NON rientra nell’elenco di quelli descritti in polizza. L’assicurazione aziendale, al momento della stipula è stata fatta a regola d’arte, ma ad una variazione dei prodotti fabbricati non ha fatto seguito un aggiornamento della polizza. Purtroppo, situazioni del genere accadono più spesso di quanto tu possa immaginare. L’assicuratore non ha fatto alcuna manutenzione alla polizza, facendo sì che questa non fosse più adeguata.
#5 Rischio chiaramente escluso oppure garanzia aggiuntiva non presente nell’assicurazione aziendale
Un numero elevatissimo di sinistri, viene respinto perché, al momento del bisogno, viene a galla che quel determinato evento non rientra tra le coperture della polizza. È un classico. Sicuramente non basterebbe un articolo di 50.000 parole per analizzare una per una tutte le esclusioni che potrebbero essere presenti in una polizza aziendale, perché ogni compagnia può escludere ciò che vuole.
L’argomento è fin troppo vasto, e non si può cadere nel facile errore di attribuire tutte le colpe alla compagnia, piuttosto che all’assicurato. Gli interessi in ballo sono contrapposti: l’assicurazione fa fatica a coprire eventi che possono colpire nello stesso momento un numero elevato di assicurati, ma è altrettanto vero che l’assicurato non sarebbe disposto, tranne rare eccezioni, a pagare cifre molto elevate pur di assicurare tutto.
Lasciamo da parte le disquisizioni tecniche, e scendiamo nella pratica. Un produttore di macchinari per la manutenzione del verde ha una polizza Rc Prodotti. Il sinistro in questione nasce da una chiamata di un rivenditore, che gli comunica che un cliente si è ferito gravemente mentre utilizzava l’attrezzo.
Questa notizia porta l’assicurato ad attivarsi con la denuncia del sinistro all’assicurazione. In sede di perizia si richiede al produttore il fascicolo tecnico, ovvero la parte formale della marchiatura CE. Proprio in questo frangente emerge un dettaglio NON trascurabile: i prodotti sono sprovvisti di marchiatura CE.
La compagnia, a quel punto, non può fare altro che respingere il sinistro, richiamando questa esclusione presente in polizza:
I danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della loro messa in circolazione
I più penseranno: “Vedi che ho ragione a dire che le compagnie quando è il momento di pagare trovano il modo per non tirare fuori i soldi?”
In conclusione
Più che arrabbiarsi con le compagnie, bisognerebbe radiare gli intermediari che ancora oggi cercano di trarre in inganno gli imprenditori, proponendo le polizze con frasi del tipo:
- “Caro cliente, stia tranquillo: è tutto coperto”
- “Caro cliente, in questa polizza è tutto incluso”
Sta a te decidere, da oggi in poi, se accettare ancora questo livello di approssimazione. Non mi stanco mai di ripetere che il problema non è la polizza, ma chi la fa.
Le polizze aziendali che coprono tutto non esistono, le esclusioni ci saranno sempre, l’importante è che l’assicurato le conosca tutte per formulare un giudizio sulla rispondenza alle proprie aspettative di tutela.
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