L’imprenditore è convinto che avendo stipulato una polizza Rct, Rc Prodotti, D&O, nel momento in cui dovesse ricevere una richiesta di risarcimento penserà a tutto l’assicurazione, ivi compreso il risarcimento delle spese legali. Ma le cose stanno veramente così? Può fare a meno di nominare (e pagare) un avvocato? Quando deve dotarsi anche della polizza tutela legale?
Se chiedessi a 10 imprenditori cos’è una copertura assicurativa, 9 di loro mi risponderebbero che è un trasferimento del rischio.
Si tratta di una semplificazione.
Ti do subito la risposta corretta, così ci possiamo sintonizzare sulla stessa frequenza:
Quando decido di assicurarmi trasferisco le conseguenze economiche e finanziarie del rischio. Compro una linea di credito che si attiva se, e solo se, si “attiva” il rischio che ho deciso di coprire. Io non trasferisco il rischio, ma le conseguenze economiche e finanziarie.
SPESE LEGALI: se ne fa carico l’assicurazione?
Infatti, ci sono obblighi che, anche se hai deciso di assicurarti, non puoi scaricare su nessuno. Per la solita ragione che in Italia gli assicuratori sono perlopiù venditori abili con la parlantina capaci di spararla grossa pur di portarsi a casa la polizza, si è diffusa una grossa balla per quello che riguarda la copertura delle spese legali in caso di richieste di risarcimento danni nell’ambito di una polizza Rct/Rco, Rc Prodotti e D&O.
Gli assicuratori, per la maggior parte, descrivono le spese di lite in questo modo: “Se ti dovesse arrivare una richiesta di risarcimento hai anche la difesa da parte di un nostro avvocato. Questo è motivato dal fatto che noi abbiamo interesse affinché tu sia giudicato innocente”.
Questa affermazione corrisponde alla realtà? Coincide con quanto disciplinato nella polizza? Vediamolo subito.
SPESE LEGALI/SPESE DI LITE: definizione di polizza
«Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicurazione nei limiti del 25% della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che fosse dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicurazione ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse». Ad un profano, una clausola così scritta non farebbe sorgere alcun dubbio circa l’effettiva operatività della copertura.
Per comprendere l’ampiezza di tale garanzia bisogna ragionare su quali sono le spese che un assicurato potrebbe sostenere per dirimere una controversia:
- Spese extragiudiziali
- Spese giudiziali civili
- Spese investigative
- Spese a seguito di soccombenza
- Spese giudiziali per procedimento penale
- Spese peritali per accertamento delle cause e del danno
Ti piacerebbe sapere chi c’è dietro questo articolo?
Io sono Mario Cianci, il fondatore del metodo di protezione per le medie e piccole industrie ormai conosciuto come Azienda Assicurata.
Dietro a questo metodo di protezione c’è la soluzione all’esigenza di tanti imprenditori, nauseati dalla mancanza di competenze specifiche da parte degli assicuratori generalisti.
Qui se non ti è ancora chiaro con quali competenze mi esprimo, io sono un assicuratore, ma non il classico assicuratore generalista che vende qualsiasi tipo di polizza che gli permetta di mettere insieme il pranzo con la cena.
Se è un problema per te avere delle informazioni da uno come me, allora la tua avventura finisce qui. Se invece non lo è, mi sento responsabilizzato dalla tua sete di curiosità.
Spese legali polizza Rct, Rc prodotti e D&O: cosa viene rimborsato?
Le tipologie di spese citate verrebbero riconosciute dall’assicurazione? Non sempre, perché in polizza non è scritto che le spese peritali sono assicurate. Il principio per il quale l’assicurazione riconosce le spese di lite è legato al vantaggio che ne deriverebbe per la compagnia.
Ti faccio un esempio pratico. Ti arriva una richiesta di risarcimento per un difetto del tuo prodotto (polizza Rc prodotti); la compagnia fa un’analisi preliminare della documentazione ed emerge che il danno si è verificato negli Stati Uniti. Tuttavia, la tua polizza esclude le richieste di risarcimento legate a prodotti venduti negli U.S.A. A quel punto siccome decade l’interesse della compagnia (visto che non dovrà risarcire nulla perché il rischio escluso) non ti viene nemmeno messa a disposizione la difesa legale.
Spese legali per difesa penale
E sotto il profilo penale c’è lo stesso interesse dell’assicurazione ad evitare una condanna per l’amministratore? Dovrebbe esserci, ma comunque c’è il rischio che diventi una cosa arbitraria.
Vediamo un esempio pratico.
Un’azienda che produce travi e profilati, possiede una polizza Rct/Rco. Un giovane operaio viene schiacciato da delle travi in acciaio che stava scaricando da un camion. L’amministratore viene indagato per omicidio colposo. L’uomo è accusato di una serie di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, compresi gli aspetti della formazione del personale e della vigilanza nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
A questo punto il procedimento si articola in due tronconi:
- In primis, quello penale per omicidio colposo a carico del datore di lavoro
- Poi, quello civile per la RIVALSA richiesta dall’INAIL e il risarcimento richiesto dai famigliari.
Il datore di lavoro può pretendere che l’assicurazione pensi a difenderlo? No, perché la difesa dell’assicurato, in una polizza Rct/Rco è un diritto della quale la compagnia può avvalersi, ma non è un diritto dell’assicurato, che quindi NON lo può pretendere.
Sinistro con richiesta risarcitoria superiore del massimale di polizza
In questo caso la compagnia si fa carico delle spese legali?
La società Asciugami S.p.a. (nome di fantasia) è un produttore di carta. Rispetto alle responsabilità derivanti dalla messa in commercio di prodotti difettosi, ha sottoscritto una polizza Rc Prodotti con massimale di € 1 mln. In realtà, finché, ha potuto, si è rifiutata di stipularla credendo di non poter arrecare danni alle persone.
Ad un certo punto, l’importatore americano la obbliga, a livello contrattuale, a dotarsi di questo tipo di polizza. La stipula per il massimale più basso che gli è stato permesso di fare. La Asciugami S.p.a. spedisce un carico di carta negli U.S.A., a mezzo container. All’apertura del container, a destinazione, un pallet di merce cade dal supporto sul quale era sistemato, sospinge l’anta sinistra dell’apertura e schiaccia la persona addetta alle operazioni di scarico, provocandogli gravissime lesioni personali, e rendendolo tetraplegico.
La richiesta di risarcimento avanzata dai suoi legali è stata di € 2.800.000. L’azienda chiede l’apertura del sinistro e la difesa legale. La compagnia dopo aver incaricato il perito, comunica all’assicurato che, così come stabilito dall’art. 5 delle condizioni di polizza:
«La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. La società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale».
Intende preservare il massimale della polizza, e metterglielo a disposizione nella sua interezza, vista anche l’entità della pretesa risarcitoria. Cosa che non avverrebbe se parte di questo massimale venisse utilizzata per le spese legali.
La lettura della clausola ci apre gli occhi su un mondo che è ben distante dalle disposizioni dell’art. 1917 II comma c.c.:
«Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicurazione nei limiti del quarto della somma assicurata».
Spese legali per avvocato di fiducia dell’assicurato: sono contemplate?
Da un esame attento della clausola possiamo osservare che:
- «La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze»
Una dicitura di questo tipo evidenzia che il pagamento delle spese legali non è un diritto che può invocare l’assicurato, ma è l’esercizio di un libero arbitrio da parte della compagnia, del quale è abbastanza complicato decifrarne i fattori abilitanti. Se l’assicurato non può invocare la difesa legale, fino a che punto è giusto farci affidamento? - «La società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati»
L’intenzione dell’assicurazione è escludere la possibilità di incaricare un legale di fiducia dell’assicurato. Principalmente per una questione di costi. Gli avvocati fiduciari delle compagnie hanno delle parcelle calmierate.
Oggetto del sinistro escluso dalla polizza: le spese legali vengono riconosciute?
Quando si parla di copertura delle spese legali c’è un dettaglio che a molti imprenditori sfugge sempre. Per questo voglio fare chiarezza su questo cavillo. Orecchie ben aperte e occhi spalancati.
La ragione per la quale l’assicurazione si fa carico sulla carta delle spese legali non è per filantropia. Tuttavia, è legata ad un interesse nel:
- Dimostrare l’inesistenza di una responsabilità del proprio assicurato (così non ha l’obbligo di risarcire il terzo danneggiato)
- Ridimensionare l’importo del risarcimento richiesto dal terzo danneggiato
Qualora nella fase di analisi di come si è verificato il danno, saltasse fuori che il sinistro non è risarcibile, secondo te la compagnia avrebbe uno dei due interessi indicati nei punti 1) e 2)?
Decisamente NO. Perché anche nella malaugurata ipotesi nel quale ti dovessero condannare a risarcire l’intero importo, la compagnia non dovrebbe pagare il sinistro perché non hai la copertura per il tipo di danno che hai provocato.
«Ma io ho pagato una polizza; ok che non mi risarcite il danno, ma almeno difendetemi così se ne esco pulito non dovrò risarcire nulla!»
Se hai anche tu questa obiezione da fare, è perché nessuno ti ha mai spiegato che la polizza Rct/Rco, Rc Prodotti e D&O sono concepite come obbligo a risarcire, non come obbligo a difendere.
La clausola gestione delle vertenze che trovi all’interno del contratto non ti conferisce il diritto a ottenere la difesa legale. È soltanto una facoltà che si riserva la compagnia.
Probabilmente quando ti hanno propinato la polizza ti hanno detto ben altro. Lo so, non sei il primo a cui la realtà gli è stata mistificata. Tuttavia, la verità è questa, e qualcuno doveva pur dirla.
Conclusione
In estrema sintesi, le spese legali disciplinate nelle polizze del ramo responsabilità civile sono una pseudo-copertura legale per tutte le motivazioni che sono state snocciolate in questo articolo. Fortunatamente, esiste una via d’uscita; Se sei interessato ad una vera tutela delle spese legali devi indirizzarti su una polizza tutela legale specifica.
Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.
Alla tua protezione,