Polizza D&O

D&O: La polizza della responsabilità dell’amministratore di S.r.l.

Di fronte ad amministratori sempre più attenti a salvaguardare il proprio patrimonio dalle azioni di responsabilità, come si è organizzato il mercato assicurativo nel settore D&O?

Le compagnie assicurative hanno strutturato prodotti all’altezza delle richieste sempre più specifiche degli amministratori o dei C.d.a.?

Ecco come si presenta il mercato assicurativo delle polizze della responsabilità degli amministratori di società di diritto privato.

Nel valutare una copertura D&O, ti troverai due tipologie di operatori:

  • Le compagnie anglo-sassoni che operano esclusivamente tramite Broker
  • Le società assicuratrici italiane rappresentate dai loro agenti sul territorio

Le prime, il più delle volte, si presentano con dei testi di polizza che sono delle traduzioni di polizze vendute sul mercato anglo-sassone. Il problema è che in un ambito specifico come quello della Rc Amministratori, è fondamentale che il testo di polizza ricalchi le leggi del paese di riferimento.

Contraente ed assicurati polizza D&O

“La polizza viene stipulata dalla società per conto del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico secondo lo schema dell’art. 1891 c.c.” 

Qualora ci trovassimo alle prese con più società, la copertura sarebbe normalmente stipulata dalla “capogruppo” anche per conto di tutte le società (La differenza tra società controllata e società partecipata si riversa anche sulla struttura della copertura assicurativa per i vari amministratori e CdA, ma questo sarà oggetto dello studio da fare in sede di analisi del rischio).

In considerazione della natura solidale della responsabilità, la copertura è prestata per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, siano essi quelli del sistema tradizionale, di quello dualistico o monistico.

La polizza può inoltre individuare come assicurati anche: 

  • I direttori generali
  • I dipendenti muniti di deleghe

Noi, come Azienda Assicurata, nell’ottica di dare una maggior tutela, non specifichiamo nominativamente gli assicurati.

Questo per garantire indistintamente tutte le figure che hanno responsabilità personali; quindi, non solo quelle che al momento della stipulazione della polizza rivestono tali incarichi, ma anche coloro che li assumono nel corso del periodo di assicurazione.

Mi preme sottolineare questo aspetto perché molte volte gli amministratori ci tengono a vedere il loro nome. Per me non è un problema garantire i soggetti della tua azienda a livello nominativo, ma sappi che costituirebbe una forte limitazione. Pertanto, ti sconsiglio di farmi una richiesta di questa tipologia.

Oggetto della garanzia: 

La copertura è centrata proprio sulle perdite patrimoniali (con esclusione quindi dei danni alle cose ed alle persone) cagionate dagli assicurati (vedere sopra definizione di assicurati) nell’adempimento delle proprie funzioni e nell’espletamento dei propri incarichi. 

In considerazione delle caratteristiche della responsabilità degli amministratori, la garanzia riguarda i danni cagionati ai terzi in genere (dipendenti, banche, stato, fornitori, etc.).

Durata e validità nel tempo

Salvo casi eccezionali, le coperture assicurative hanno sempre durata annuale e cessano automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, non avendo richiamata la clausola della tacita proroga.

Tale impostazione è derivante dalle caratteristiche del rischio, che, per la complessità e per la natura dinamica, richiede necessariamente di anno in anno nuove valutazioni. 

Nel caso di cessazione della polizza è inoltre possibile richiedere all’assicurazione – a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo – un periodo maggiore di copertura.

Esclusioni polizza D&O

Non è possibile fare una lista netta e blindata, perché parliamo di una copertura costruita su misura per lo specifico contesto in cui dovrà operare.

Comunque, tra le più frequenti ci sono:

  • Fatti o atti dolosi
  • Uso o detenzione di fonti di energia radioattiva
  • Guerra e terrorismo
  • Danni derivanti da mancata stipulazione o mancata continuazione di garanzie assicurative, per evitare che la copertura degli amministratori possa essere indirettamente utilizzata per garantire rischi non coperti e per i quali non si è percepito alcun premio
  • Derivanti da operazioni di acquisizione, fusione, scissione societaria
  • Il rischio dei danni da inquinamento (in ragione del fatto che oggi esiste una soluzione ad hoc per questo rischio)
  • Danni derivanti da multe, ammende o in genere quelli a contenuto sanzionatorio, per legge non assicurabili

Come avviene la valutazione dei rischi?

Leggi con molta attenzione questa parte, se hai interesse a conoscere i costi di una copertura di questo tipo. La possibilità di assicurare i rischi degli amministratori richiede un’attenta valutazione delle caratteristiche della società interessata alla copertura.

Lo strumento base per l’acquisizione delle informazioni rilevanti è il questionario; ma non è l’unico, perché la complessità dei rischi ed il loro carattere dinamico impongono di considerare numerosi altri dati.

Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.

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