Molti agenti del settore assicurativo si sono tramandati questo credo: «Il cliente più sa, più domanda e più comprende, e questo non è un bene». Se in questo preciso istante, è tuo interesse, in qualità di titolare di un’assicurazione aziendale, trovarti nell’El Dorado, ovvero, nella condizione in cui nessun perito può obiettare nulla, allora molto probabilmente stai leggendo l’articolo giusto.
Ti piacerebbe capire prima di tutto chi c’è dietro a questo articolo?
Se è il primo articolo che leggi su questo blog, io sono Mario Cianci, il fondatore di Azienda Assicurata, il sistema di protezione assicurativa per le medie e piccole industrie.
Sarai d’accordo con me se ti dico che non esiste situazione più spiacevole del vederti negato un indennizzo, con la motivazione dell’aver fatto dichiarazioni inesatte al momento della stipula dell’assicurazione aziendale.
Come direbbe il proverbio: CORNUTO E MAZZIATO!
Esiste un modo per evitare che ciò accada?
Sì, per evitare che questo accada anche a te, ho deciso di scrivere questo articolo, che è un vero e proprio manuale per non incappare in dichiarazioni incomplete all’atto della stipula di un’assicurazione aziendale.
Assicurazione Aziendale e dichiarazioni precontrattuali
Ti semplifico un po’ il discorso, sennò può sembrare che uno si nasconda dietro ai tecnicismi.
Considera di avere una polizza che assicura il tuo stabilimento industriale (la c.d. polizza all risks).
Si verifica un danno e tu aspetti impaziente la liquidazione. Però, prima, la compagnia deve accertare le cause e il valore del danno.
Nella fase di accertamento delle circostanze, dal quale è scaturito il danno, emerge che:
Una parte importante del capannone è costruita con materiali combustibili.
Poiché questa circostanza (l’esistenza di un capannone costruito con parti combustibili) non è stata dichiarata all’atto della stipula dell’assicurazione aziendale, la compagnia rigetta la richiesta di indennizzo.
Assicurazione Aziendale: Perché è l’imprenditore che deve fornire le notizie sul rischio?
Perché è il soggetto che conosce il proprio rischio meglio di chiunque altro. O comunque ha molte più notizie da riferire rispetto alla controparte (assicurazione).
L’assicurazione non ha accesso, senza costo, alle informazioni possedute dall’assicurato.
Ti basti sapere che la presenza di questo squilibrio (tra le dichiarazioni contrattuali e la realtà) spesso condisce il rapporto tra la compagnia ed il proprio assicurato.
Tant’è che è dovuta intervenire la legge dedicando più articoli a questo tema, per districare i contrasti che possono nascere.
Analizziamo il problema da due punti di vista, opposti:
# LATO 1 – In che modo la legge tutela l’assicurazione per le dichiarazioni inesatte fornitegli?
Il Codice civile riconosce una tutela giuridica all’assicurazione; infatti, ritiene che debba essere posta nelle condizioni di conoscere la situazione dell’assicurato.
A mio parere la norma si giustifica (non entro nei tecnicismi), per queste ragioni:
- Dà modo alle compagnie di misurare correttamente il rischio che assumono con la singola polizza
- Consente all’assicurazione di stabilire il premio che gli deve essere corrisposto. Se gli assicurati portassero l’assicurazione a valutare in maniera errata i rischi (tramite dichiarazioni non veritiere), queste incasserebbero dei premi molto più bassi che non gli consentiranno di sostenere i costi dei sinistri
(sai benissimo che le compagnie assicurative giocano un ruolo cruciale nella ripartizione dei rischi. In assenza delle quali l’intera economia potrebbe pagare serie conseguenze) - Richiama alla trasparenza e alla correttezza del rapporto che si instaura tra l’assicurazione e l’assicurato
Assicurazione Aziendale: Quali sono gli articoli di legge che tutelano la compagnia?
Art. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)
- Rifiuto all’indennizzo
- Annullamento del contratto da parte della compagnia, appena viene a conoscenza
Art. 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)
- Riduzione proporzionale dell’indennizzo in funzione del minor rischio assicurato
- Possibilità di recedere da parte della compagnia, appena viene a conoscenza
Dovresti avere molto chiaro quanto la corrispondenza tra il rischio reale ed il rischio rappresentato all’assicurazione costituirà il presupposto di validità del contratto.
# LATO 2 – In che modo la legge tutela l’assicurato per il difetto d’informazione?
A supporto dell’assicurato, viene il codice delle assicurazioni, che pone in capo alle compagnie ed i suoi intermediari il seguente obbligo:
Acquisire dagli assicurati le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative
Vediamo quali sono le ripercussioni nella pratica.
Cosa deve fare l’assicurazione per facilitare l’assunzione di informazioni esaustive da parte dell’imprenditore?
Per valutare il rischio può predisporre:
- Un questionario, con la necessità di porre quesiti puntuali sulle notizie, che vengono giudicate rilevanti per concludere il contratto
- Un sopralluogo tecnico effettuato da un incaricato della compagnia
- Una “dichiarazione sinistri precedenti”. Purtroppo, alcune volte, viene inclusa di default nella polizza con la dicitura “nessun sinistro egli ultimi 5 anni”
- Alcune cosiddette “dichiarazioni predefinite”
Il punto 4, ahimè, spesso si rivela una vera e propria trappola perché tali “dichiarazioni” non vengono richieste in maniera esplicita dalla compagnia.
Nel pacco informativo che consegniamo ai nostri clienti, è contenuta anche la guida “quali sono le 5 clausole che devi conoscere se vuoi evitare di sottoscrivere una polizza aziendale incompleta”, all’interno del quale dedichiamo un intero capitolo al tema delle dichiarazioni predefinite. Se sei interessato a conoscere come, anche tu, puoi ricevere il nostro pacco informativo lascio un commento sotto questo articolo indicando “voglio ricevere il pacco informativo” e ti daremo istruzioni per riceverlo.
Assicurazione Aziendale: Come dovresti comportarti per non incappare in dichiarazioni inesatte o reticenti?
- Presta molta attenzione alle domande presenti nel questionario che ti viene sottoposto. Lo scopo che devi perseguire, come assicurato, è quello di rispondere in modo esaustivo e veritiero a tutte le domande presenti.
- Pretendi un sopralluogo. Così facendo la compagnia non potrà dire:
«Non sapevo che esisteva un deposito di merci infiammabili» - Non delegare la compilazione dei questionari a figure aziendali che NON sono a conoscenza di tutti gli aspetti (produzione, acquisti, commerciale, marketing)
- Guarda con attenzione a tutte le dichiarazioni predefinite inserite di default nelle condizioni dell’assicurazione aziendale.
Quindi, sfoglia le condizioni di polizza e vai alla ricerca degli articoli denominati: “dichiarazioni contraente”, “caratteristiche del rischio”, “circostanze influenti sulla valutazione del rischio” - Diffida degli assicuratori che sono molto superficiali, ovvero quelli che non ti fanno compilare alcun questionario
- Fai attenzione ai broker che compilano i questionari al posto tuo. Poiché ogni compagnia al quale chiedono un’offerta ha un proprio questionario e, per non disturbarti ogni volta, lo compilano al posto tuo (spesso le domande non sono uguali). Il rischio è quello di fornire risposte sommarie e/o incomplete. Nel preciso istante in cui tu accetti la proposta, ti sei scavato la fossa da solo.
Altri potrebbero indurti a NON dichiarare l’esistenza di sinistri pregressi. Mi permetto di fare certe affermazioni perché, in oltre dieci anni di esperienza sul campo, ne ho viste tante e sentite tantissime.
Naturalmente, chi da questi suggerimenti folli è assolutamente in malafede, e tutto va contro i tuoi interessi.
Che ci guadagna l’assicuratore?
Se tu andassi a dichiarare che ci sono stati negli ultimi anni dei sinistri:
- I tempi si allungano visto che deve essere interessata la direzione
- La compagnia potrebbe decidere di rifiutare la stipula della polizza
- Tu potresti ripensarci se la compagnia chiedesse un prezzo maggiore
Tutte situazioni che comportano per l’assicuratore, il rischio di non chiudere la vendita!
Quando succede il guaio l’agente, il sub-agente o il broker non sono coloro che pagano i sinistri. Chi deve tirare fuori i denari è la compagnia. E ti posso garantire che la compagnia:
Non tirerà fuori un € se l’assicurato ha mentito rispetto all’esistenza di sinistri pregressi
Se, per varie ragioni, non puoi:
- Far eseguire un sopralluogo tecnico da un incaricato dell’assicurazione
- Rispondere al questionario in maniera completa perché alcune domande sono ambigue
- Rispondere al questionario in prima persona per mancanza di tempo e quindi sei costretto a delegarlo a persone che si sentono “obbligate” a farlo
- Ritagliarti venti minuti del tuo tempo per leggere le condizioni di polizza, e cercare le ormai famose “dichiarazioni contraente”, “caratteristiche del rischio”, “circostanze influenti sulla valutazione del rischio”
- Oppure se è l’assicurazione stessa a non ritenere indispensabile un sopralluogo in azienda
Quando si creano uno o più impedimenti di questo tipo, il consiglio spassionato è di non sottoscrivere nessuna polizza!
Se la materia trattata ti ha lasciato qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.
Alla tua protezione,