Prescrizione e decadenza in una polizza assicurativa aziendale

Se mi segui da un po’ o hai letto il libro AZIENDA ASSICURATA avrai sentito già che l’assicuratore generalista non ha tempo per formarsi adeguatamente sotto il profilo giuridico. Un consulente che vuole supportare l’imprenditore nella gestione di una complessa polizza assicurativa aziendale deve padroneggiare le norme che regolano il contratto di assicurazione.

Focus sulla responsabilità civile

In questo articolo analizzeremo due norme che hanno a che fare con la polizza assicurativa aziendale(quindi non sono legate al nome della compagnia con la quale ti assicuri, perché sono norme generali).

Polizza assicurativa aziendale: Prescrizione e decadenza

Qualche volta si fa confusione tra il concetto di decadenza e quello di prescrizione. Spesso sono usati come sinonimi, tuttavia:

PRESCRIZIONE NON È = DECADENZA 

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente NO. Il punto di contatto e quindi la ragione per la quale ne parliamo insieme è che sono istituti che comportano la perdita di un diritto a causa del trascorrere del tempo.


Chi c’è dietro a questo articolo?

Se è la prima volta che leggi un mio articolo, io sono Mario Cianci. Il fondatore del sistema di protezione per le medie e piccole industrie ormai conosciuto come Azienda Assicurata.

Dietro a questo sistema di protezione c’è la soluzione all’esigenza di tanti imprenditori, nauseati dalla mancanza di competenze specifiche da parte degli assicuratori generalisti.


Polizza assicurativa aziendale: Cos’è la decadenza?

Definizione accademica: consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio.

Definizione in “parole povere”: è un interruttore ON/OFF. Trascorso un certo tempo la cosa va chiarita, e la chiarisce il legislatore (se non faccio quella cosa perdo il diritto).

Esempio: il diritto alla garanzia per difetti sugli oggetti comprati decade dopo 8 giorni dalla data di acquisto. Questo è un tipico esempio di decadenza. Fino all’8° giorno sono in tempo per esercitare il mio diritto, dal 9° giorno questo non è più possibile.

Nei contratti assicurativi la decorrenza ricorre spesso. Vediamo un esempio:

ART. 1913 – OBBLIGO DI AVVISO IN CASO DI SINISTRO

“L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicurazione o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”.

Non ci interessa capire qual è la ratio di questa norma, bensì comprendere come ha a che fare con la decadenza.
Il termine di decadenza della legge è di 3 giorni. Tu entro 3 giorni devi informare l’assicurazione dell’avvenimento del sinistro.

LA DECADENZA NON SI INTERROMPE: un minuto prima che scade sono dentro, un minuto dopo il diritto non c’è più. E non c’è nulla che può far risorgere il diritto.

decadenza

Un sinistro accade il 17/09 alle ore 20:00, io fino alle ore 19:59 del 20/09 posso effettuare la denuncia, alle 20:01 ho perso il mio diritto a farlo.
La DECADENZA si può solo evitare, compiendo l’atto prescritto dalla legge (nella fattispecie l’invio di una lettera di denuncia del danno).

Talune polizze prevedono un termine di denuncia del sinistro maggiore dei tre giorni previsti dalla legge, ma ribadiamo che in questo articolo ci interessa cogliere il significato di due istituti (decadenza e prescrizione) del contratto di assicurazione.

Decadenza: ratio della norma

La decadenza risponde, quindi, ad esigenze di certezza; io come assicurazione ho bisogno di sapere se eserciterai o meno il tuo diritto di aprire il sinistro. Nel caso dell’art. 1913 svolge anche la funzione di mettere la compagnia nella condizione di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove.

L’incertezza perpetua impedisce il libero esercizio di un diritto. Non può essere tollerabile per un lungo periodo.

Polizza assicurativa aziendale: Cos’è la prescrizione?

Definizione accademica: è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge.

Definizione in “parole povere”: Mario Rossi in gioventù presta i soldi a Giuseppe Bianchi. Il Sig. Rossi non richiede mai indietro questi soldi. Dopo 20 anni il Sig. Rossi si fa vivo e dice al Sig. Bianchi, «Guarda che rivorrei quei soldi che ti avevo dato». Il Sig. Rossi non è tenuto a ridarglieli perché è intervenuta la prescrizione.

Vediamo di capirne di più.

La prescrizione ha a che fare sempre con il tempo, ma funziona diversamente.

Non assolve l’esigenza di certezza. Ma, in ambito civile, riguarda la tutela di un affidamento (es. affidamento del creditore). Tu hai un tempo ragionevolmente lungo per richiedere quel risarcimento. Se me lo devi chiedere fallo, non possiamo stare in bilico in eterno.

Se Maria vuole impugnare il testamento lo deve fare entro un certo tempo, se entro 10 anni non l’ha fatto lo Stato non ritiene più valido il suo diritto a farlo.

Esempio

Il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione mensile si prescrive in 5 anni: se entro tale termine il lavoratore, cui non sia stata corrisposta la retribuzione, non ne chiede il pagamento al datore di lavoro, egli perde il diritto a ricevere la retribuzione non pagata.

Prescrizione in materia di assicurazione – art. 2952 c.c.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenza.

Conseguenze: l’assicurazione deve richiedere il premio all’assicurato almeno una volta l’anno.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato e ha promosso contro di questo l’azione.

N.b. Nell’assicurazione di responsabilità civile non bisogna mai guardare al giorno in cui si è verificato il fatto per fare il calcolo del decorso della prescrizione. Se nessuno mi chiede i soldi, il rischio non c’è. Il rischio si realizza il giorno in cui qualcuno mi chiede i soldi, finché nessuno mi chiede i soldi non ho niente da denunciare.

Polizza assicurativa aziendale: Sospensione e interruzione della prescrizione

Il termine di prescrizione può essere soggetto ad interruzione o sospensione.
L’interruzione è come il tasto RESET. Si ricomincia a contare da zero.

La prescrizione è interrotta:

  • Dalla comunicazione della richiesta danni (costituzione in mora). Va tenuto presente che l’interruzione della prescrizione è riconosciuta solo se conforme al 1°comma art. 1219 c.c. (“Il debito è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”). Per lo stesso principio, non è sufficiente inviare una raccomandata con la quale l’assicurato comunica di “imputare un pagamento a titolo di acconto”
  • Dalla comunicazione di apertura di procedimento arbitrale
    Si deve specificare che l’interruzione è riconosciuta alla sola richiesta di arbitrato rituale (si deve però ricordare l’effetto sospensivo della richiesta di arbitrato irrituale o perizia contrattuale)
  • Dalla domanda giudiziale
    In ambito giurisdizionale ha effetti permanenti sino al momento in cui non passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio
  • Dal riconoscimento del diritto da parte dell’assicurazione
    Spesso l’assicurato invoca l’interruzione portando come prova lo scambio di mail con il liquidatore. Secondo sia la dottrina che la giurisprudenza le varie comunicazioni (e quindi anche le proposte di indennizzo) intercorse durante la trattativa stragiudiziale non fanno scattare l’interruzione

Che cos’è la sospensione della prescrizione?

A differenza dell’interruzione, non comporta un RESET. Il termine non ricomincia a decorrere dall’inizio, ma semplicemente i giorni in cui è sospeso non sono calcolati. È come se fossero cancellati dal calendario. Come se non esistessero.

L’assicurato quando fa denuncia alla sua compagnia sospende i termini della prescrizione del contratto. La sospensione della prescrizione si interrompe, e quindi riprendono a decorrere i termini, quando il credito del danneggiato diventa liquido ed esigibile.

La sospensione della prescrizione, nella polizza RCT, trova risposta nell’esigenza di quantificare i danni. La richiesta di risarcimento non è il vangelo, è tutto da verificare, dimostrare, quantificare. Durante queste verifiche si congela tutto.

Poiché l’istituto della sospensione è a beneficio esclusivo della polizza Rct, per gli altri contratti è consigliabile (nel caso di lunga definizione del sinistro) ogni due anni far interrompere la prescrizione con le modalità precedentemente indicate.

Se la materia trattata ti ha lasciato ancora qualche dubbio, lascia un commento con la tua richiesta specifica.

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